LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2616-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.I. DI P.I. E C. SAS, P.I., P.M.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 9265/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 25/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
La CTR della Campania con sentenza nr 9265/2018 annullava l’avviso di accertamento emesso a seguito del recupero della maggiore imposta Iva e Irap per l’anno 2012 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società P.I. di P.I. & C per l’omesso contraddittorio preventivo nei riguardi sia della società che dei suoi soci.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica la controricorrente.
Si lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo malgrado l’attivazione del procedimento non rivesta carattere di obbligatorietà ed il mancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere di dimostrare la fondatezza delle ragioni che avrebbe fatto valere in sede amministrativa.
Il motivo è fondato.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass. n. 25598 del 2020; Cass. n. 27420 del 2018; Cass. SU n. 24823 del 2015); in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (Cass. n. 24793 del 2020).
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, non solo nell’ipotesi dei tributi non armonizzati ma anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza” (fondata sulla mancata dimostrazione in concreto dell’effettivo pregiudizio per il destinatario: Cass. n. 23050 del 2015), invece necessaria, per i tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa come nel caso di accertamenti cd. a tavolino, ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione “ex post” sul rispetto del contraddittorio (Cass. n. 701 del 2019; Cass. n. 22644 del 2019; 2021 nr 15884).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove – affermando che non si è svolto il contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento non ha distinto, come invece affermato da Cass. SU n. 24823 del 2015, tra tributi armonizzati (IVA) e tributi non armonizzati (imposte dirette), ed inoltre con riferimento ai primi è mancata nella sentenza impugnata, una concreta valutazione circa l’assolvimento da parte del contribuente dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che il medesimo avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato in sede di procedimento amministrativo.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021