Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36137 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29828/2020 proposto da:

MILANO STAR S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO MARICONTI;

– ricorrente –

contro

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SAMANTHA BATTISTON;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2106/2020 della CORTE D’APPELLO DI MILANO depositata in data 19/8/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 19/8/2020 (n. 2106/2020), la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello proposto da I.F., e in riforma della decisione di primo grado, per quel che rileva in questa sede, ha condannato la Milano Star s.r.l. al risarcimento, in favore dell’ I., dei danni alla persona da quest’ultimo subiti a seguito di un’aggressione fisica condotta nei relativi confronti all’ingresso di un locale notturno, ad opera di taluni dipendenti della Milano Star s.r.l. incaricata della sicurezza del locale;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato, sulla base degli elementi di prova documentale acquisiti al giudizio, l’avvenuta dimostrazione della riconducibilità dei danni alla persona denunciati dall’ I. all’aggressione fisica portata nei relativi confronti da due dipendenti della Milano Star s.r.l., con la conseguente attestazione della responsabilità risarcitoria di quest’ultima ai sensi dell’art. 2049 c.c.;

avverso la sentenza d’appello la Milano Star s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;

I.F. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente posto a fondamento della propria decisione elementi documentali di per sé insufficienti ad attestare la responsabilità dei dipendenti della società ricorrente in ordine all’aggressione fisica denunciata dall’attore, trattandosi di documentazione riguardante l’assunzione di informazioni testimoniali acquisite nel corso di indagini preliminari in sede penale, successivamente non sottoposte ad alcun vaglio dibattimentale;

il motivo è manifestamente infondato;

contrariamente a quanto asserito dall’odierna società ricorrente (laddove pone a fondamento della doglianza in esame il dettato di taluni precedenti di questa corte di legittimità, senza peraltro intenderne con esattezza i termini), varrà ribadire come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, nell’ordinamento processuale vigente manchi una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche (Sez. 2, Sentenza n. 1593 del 20/01/2017, Rv. 642469 – 01);

in particolare, il giudice civile può avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale (Sez. 3, Sentenza n. 11775 del 19/05/2006, Rv. 590848 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20335 del 15/10/2004, Rv. 577730 – 01) e, così, delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Sez. L, Sentenza n. 2168 del 30/01/2013, Rv. 624889 – 01; Sez. L, Sentenza n. 132 del 08/01/2008, Rv. 600841 01; Sez. 2, Sentenza n. 22020 del 19/10/2007, Rv. 600096 – 01);

al riguardo, converrà sottolineare l’assoluta irrilevanza di principio, sul piano dell’astratta efficacia istruttoria, della distinzione, prospettata dall’odierna ricorrente, tra elementi provenienti da indagini preliminari di natura penale sottoposti al vaglio dibattimentale, ed elementi a tale vaglio rimasti estranei – o, a fortiori, a elementi istruttori non sottoposti a tale vaglio per ragioni legate alle scelte dell’imputato, o meno (atteso indissolubile legame di tali scelte rituali ai fini processual-penalistici nel cui contesto si inscrivono) -, trattandosi, in ogni caso, di elementi istruttori di natura atipica comunque destinati a fornire informazioni probatorie, della cui maggiore o minore attendibilità è chiamato a farsi carico il giudice del merito civile nell’esercizio della sua discrezionalità valutativa;

in tal senso, le dichiarazioni rese, in sede di indagini preliminari, dalle informatrici menzionate nella sentenza impugnata ben potevano entrare a far parte del materiale istruttorio di causa ed essere quindi prese in esame dal giudice del merito civile, che ne ha legittimamente acquisito informazioni probatorie rilevanti ai fini della ricostruzione dei fatti di causa;

con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale posto a fondamento della decisione assunta elementi istruttori totalmente contraddittori e illogici, tali da determinare la totale incongruità del ragionamento logico-fattuale seguito nella sentenza impugnata;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2055 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente considerato la Milano Star s.r.l. solidalmente corresponsabile dei danni causati ai danni dell’ I., essendo emersa la riconducibilità, del danno denunciato da quest’ultimo, esclusivamente al fatto di un terzo estraneo alla società odierna ricorrente;

il secondo motivo è inammissibile e suscettibile di assorbire la rilevanza del terzo motivo;

osserva al riguardo il Collegio come, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime) (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640193 – 01);

peraltro, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640194 – 01);

nella specie, la società ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale), – ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte del giudice a quo, di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, in termini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (entro lo schema di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5) – si è limitato a denunciare un (preteso) cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità;

la decisione di inammissibilità del secondo motivo vale a destituire di alcuna rilevanza il terzo motivo, siccome testualmente contraddetto dalle valutazioni probatorie operate nella sentenza impugnata, non ritualmente censurate in questa sede;

con il quarto motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente liquidato le spese relative alla fase decisionale del giudizio di primo grado, avendo detto giudice deciso la causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., e per avere altrettanto erroneamente liquidato le spese relative alla fase istruttoria e di trattazione del grado d’appello, di fatto non svolte in detto grado di giudizio;

il motivo è inammissibile;

dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza della pretesa avanzata dall’odierna ricorrente circa l’insussistenza di alcun diritto alla liquidazione di spese di lite in relazione alla fase decisionale nei giudizi definiti ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., dovendo ritenersi limitata, la disciplina processuale contenuta in detta ultima norma, alla previsione di una diversa scansione formale dell’attività delle parti e del giudice nella fase decisionale, rispetto a quanto previsto secondo le forme ordinarie, senza alcuna contrazione dell’entità e della consistenza del contributo professionale fornito per la difesa della parte in tale fase decisionale, ancorché celebrata secondo le forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c.;

ciò posto, varrà ulteriormente considerare come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360 n. 5, comma 1, anche per quelli previsti dalla stessa disposizione normativa, nn. 3 e 4), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente liquidato le spese relative alla fase decisionale del giudizio di primo grado (siccome deciso ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.) e quelle relative alla fase istruttoria e di trattazione del grado d’appello (di fatto non svolte), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle doglianze esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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