Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36138 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29914/2020 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO MANCONI;

– ricorrente –

contro

E – DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA MANCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2020 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata in data 18/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

che:

con sentenza resa in data 18/9/2020 (n. 276/2020), la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in accoglimento dell’appello proposto dalla E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.), e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da P.F. per la condanna della società avversaria al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito dell’incendio di un proprio fondo agricolo innescato dalla carcassa di una cornacchia che, dopo aver nidificato sul palo dell’alta tensione custodito dalla società elettrica, era rimasta folgorata e, successivamente, rinvenuta alla base del palo stesso;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il fatto dannoso dedotto in giudizio dal P. fosse dovuto all’incidenza di un vero e proprio caso fortuito, di per sé idoneo, a mente dell’art. 2051 c.c., a interrompere ogni nesso causale tra la custodia della cosa in capo alla società elettrica e il danno, con la conseguente esclusione di alcuna responsabilità in capo alla società elettrica in relazione alla pretesa risarcitoria originariamente azionata dal P.;

avverso la sentenza d’appello P.F. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;

la E-Distribuzione s.p.a. resiste con controricorso;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice d’appello erroneamente sussunto la fattispecie concreta (correttamente) ricostruita dai giudici del merito (il contatto di un volatile con un palo ad alta tensione) nella fattispecie del caso fortuito disciplinato dall’art. 2051 c.c., dovendo pacificamente ricondursi tale fatto nella normale interazione della struttura elettrica nel contesto fenomenico di riferimento, dove prende consistenza la pericolosità specifica del bene nell’ambiente circostante, con la conseguente prevedibilità della folgorazione di un uccello per effetto del relativo rapporto con la struttura custodita dalla società avversaria;

il motivo è manifestamente infondato;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, le espressioni “violazione o falsa applicazione di legge”, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello riguardante l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr., da ultimo, Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019, Rv. 652398 – 01);

nel caso di specie, il ricorrente contesta la falsa applicazione in cui sarebbe incorso il giudice a quo nel ricondurre, al paradigma normativo del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., la sequenza fattuale consistita: 1) nel contatto intercorso tra un volatile e il palo dell’alta tensione; 2) nella successiva nidificazione realizzata da detto volatile; 3) nella folgorazione del volatile per effetto dell’alta tensione; 4) nella caduta della carcassa del volatile sul terreno sottostante; 5) nell’innesco dell’incendio ad opera di detta carcassa; 6) nella successiva estensione, in forme apprezzabilmente dannose, di detto incendio sul fondo agricolo di proprietà dell’attore;

al riguardo, il giudice d’appello, dopo aver analiticamente sottolineato le ragioni poste a fondamento della riconosciuta insussistenza di alcun profilo di rimproverabilità nella condotta della società custode del palo ad alta tensione, ha in ogni caso escluso la riconducibilità causale dei danni denunciati dall’attore all’ordinaria funzionalità della cosa custodita, avuto riguardo al complesso degli accertamenti eseguiti nel corso del giudizio, tanto in ordine al complessivo comportamento (corretto) della società custode (tale da convincere in ordine alla piena messa in sicurezza della struttura elettrica custodita), quanto alla particolarità ed eccezionalità delle circostanze concrete che ebbero combinarsi in forme del tutto singolari nella produzione del danno dedotto dal P.;

in forza di tali premesse, deve escludersi che il giudice a quo sia incorso in una falsa applicazione di legge e, segnatamente, in un’erronea sussunzione della sequenza fattuale, così ricostruita, alla fattispecie normativa del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c., avendo il giudice d’appello congruamente e coerentemente articolato le proprie argomentazioni in ordine agli aspetti di oggettiva e assoluta imprevedibilità e imprevenibilità dell’evento così come manifestatosi nelle concrete e irripetibili forme ricostruite in giudizio, sì da adeguarsi in modo corretto e condivisibile al significato normativo della disposizione di legge specificamente evocata in questa sede;

in breve, le argomentazioni spese nella motivazione della sentenza impugnata appaiono, nel loro complesso, tali da fornire una giustificazione logicamente coerente e giuridicamente congrua in ordine all’effettiva sovrapponibilità della sequenza fattuale concreta dedotta in giudizio alla fattispecie astratta del caso fortuito così come prevista dall’art. 2051 c.c.;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza della doglianza esaminata, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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