LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31488/2020 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIA LOPETUSO;
– ricorrente –
contro
L.T., e GENERALI ITALIA S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1409/2020 del TRIBUNALE DI TRANI, depositata in data 29/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 29/9/2020 (n. 1409/2020), il Tribunale di Trani, in accoglimento dell’appello posto da L.T., ha dichiarato “inammissibile” la domanda proposta da A.N. per la condanna di L.T. e della Generali Italia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dall’attrice in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha rilevato come la richiesta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale della danneggiata, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148, fosse carente degli specifici elementi prescritti dalla legge, con la conseguente improponibilità della successiva domanda risarcitoria dall’ A. dinanzi al Giudice di Pace di Andria;
avverso la sentenza d’appello, A.N. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
L.T. e la Generali Italia s.p.a. non hanno svolto difese in questa sede;
a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 145 e 148 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente ritenuto incompleta, siccome carente dei requisiti previsti dalla legge, la richiesta risarcitoria avanzata in sede stragiudiziale dalla A. nei confronti della compagnia assicuratrice avversaria, atteso che detta compagnia aveva espressamente risposto alla richiesta risarcitoria della A. affermando “l’insussistenza di alcuna responsabilità del proprio assicurato”, avendo quest’ultimo “negato categoricamente l’investimento della A.” (risposta ribadita dalla Generali Italia s.p.a. nei medesimi termini, a seguito del successivo invito alla negoziazione assistita da parte dell’ A.), con la conseguente totale irrilevanza della denunciata incompletezza della richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dalla A. ai fini della procedibilità della corrispondente domanda giudiziale;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 148 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente omesso di rilevare come, ai sensi del citato art. 148, la compagnia assicuratrice che rilevi l’incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni da parte del danneggiato, ha l’obbligo di pretenderne l’integrazione, con la conseguente impossibilità, in mancanza, di eccepire l’incompletezza della richiesta risarcitoria in mancanza (come nella specie avvenuto) di tale istanza integrativa;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono manifestamente fondati;
osserva il Collegio, come secondo il recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671 – 01);
al riguardo, questa Corte ha rilevato la piena condivisibilità dell’orientamento già seguito in passato dalla giurisprudenza di legittimità nella parte in cui ha sottolineato come la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all’art. 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l’assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l’offerta. Il sistema di cui all’art. 142 cod. ass., è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l’omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all’assicuratore, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale;
più particolare, la Corte ha evidenziato la necessità di evitare interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità, tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che il nostro intero ordinamento civile è permeato da un assetto teleologico delle forme, in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità o invalidità è predicabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, essendo ben note espressioni di questo principio, ad es., in campo sostanziale gli artt. 1420 e 1424 c.c., e in campo processuale l’art. 156 c.p.c., comma 3;
da tali premesse consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto da ritenere superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, in motivazione);
nel caso di specie, a seguito della richiesta stragiudiziale inoltrata ex art. 145 cod. ass., dalla danneggiata, la compagnia assicuratrice, lungi all’attivarsi per la richiesta delle integrazioni eventualmente ritenute necessarie ai fini della formulazione di un’offerta risarcitoria, ha recisamente negato la stessa sussistenza del fatto dannoso denunciato dalla danneggiata (ribadendo detta affermazione anche a seguito del successivo invito alla negoziazione assistita), in tal modo rendendo palesemente manifesta la totale superfluità della mancanza, nella richiesta stragiudiziale citata, degli elementi indicati dal giudice a quo come indispensabili ai fini della proponibilità del ricorso;
sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trani, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021
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