LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5171-2020 proposto da:
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA, 2, presso lo studio dell’avvocato SILVIA ASSENNATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1807/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 05/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che, con sentenza del 15 dicembre 2019, il Tribunale di Velletri in relazione al deposito dell’atto di dissenso all’esito dell’accertamento tecnico preventivo promosso da R.C. nei confronti dell’INPS relativo alla ricorrenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento L. n. 18 del 1980, ex art. 1, rigettava l’opposizione dell’INPS, accertando il diritto della R. all’indennità predetta con decorrenza dalla domanda amministrativa e condannando l’Istituto alla corresponsione dei ratei scaduti ed alle spese di lite liquidate per entrambe le fasi del giudizio in Euro 1.300,00 oltre accessori;
– che, per la cassazione di tale decisione ricorre la R., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;
– che la ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c., comma 2, del D.M. n. 127 del 2004, art. 1, e art. 6, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5, della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, del D.M. n. 55 del 2014 (allegata tabella), dell’art. 152 disp. att. c.p.c., del R.D. n. 1368 del 1941, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta a carico del Tribunale l’immotivata liquidazione delle spese di lite sotto il limite minimo di tariffa;
che il motivo, merita accoglimento;
che, infatti, deve considerarsi come, ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, risulti applicabile il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, in forza del quale, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass., SS.UU., n. 10455/2015), derivandone, di conseguenza, relativamente al caso in esame, l’individuazione del valore della causa tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, rientrando in tale scaglione l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta e dei parametri minimi stabiliti per tale scaglione e, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa dei merito, la determinazione dei minimi in Euro 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, per effetto della riduzione delle prime due voci per il 50% e della terza per il 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, dovendo così interpretarsi il disposto del predetto art. 4, che testualmente prevede una riduzione “fino al 70%” dell’importo liquidato per tale fase) e, trattandosi di causa inquadrabile nella tabella 4 (cause di previdenza), in Euro 2.251,00 per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di Euro 442,50 per lo studio della controversia, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione e 962,00 per la fase decisionale, per effetto della riduzione delle prime due voci e dell’ultima per il 50% e della terza per il 70%, ai sensi ancora del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, ricorrendo la ragione suddetta);
che, avuto riguardo all’importo dianzi delineato, appare evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato provvedimento (pari ad un importo complessivo di Euro 2.000,00 per entrambe le fasi) sia inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni dei compensi previsti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle predette singole fasi processuali;
che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, disponendo la liquidazione delle spese dei giudizi di merito, da distrarsi in favore dell’avv. Silvia Assennato, dichiaratasi antistatario, nel complessivo importo di Euro 3.162,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in Euro 3.162,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021