Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36147 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. FABRIZIO Amendola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5842-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA IERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

S.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3911/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 4 novembre 2019, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma ed accoglieva la domanda proposta da S.V.E. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1, comma 8 (trattandosi di soggetto invalido in misura non inferiore all’80% che conservava il precedente limite di età per il pensionamento) con decorrenza dal *****;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non operare nella specie il differimento annuale della decorrenza della prestazione per l’applicazione delle c.d. finestre atteso che la disposizione di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. in L. n. 122 del 2011, non riguarda la posizione degli assicurati che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei sessanta anni (ma incide solo su coloro che conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in modo ordinario, secondo le previsioni di età dei vari ordinamenti, non trattandosi di norma di carattere generale, valida per tutti a prescindere dall’età pensionabile statuita, ossia anche per chi matura il diritto alla pensione con un’età normativamente prevista al di sotto dei livelli ordinari per i vari sistemi pensionistici.

– che, per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, lo S.;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, conv. in L. n. 122 del 2011, lamenta l’erroneità dell’interpretazione che della norma predetta ha accolto la Corte territoriale dovendo al contrario leggersi la medesima come disposizione di carattere generale intesa a differire i termini per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica di qualsiasi tipo, salvo le deroghe espressamente previste con riguardo alle quali trova applicazione la disciplina preesistente;

– che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 29420/2018 e Cass. n. 8735/2019) per il quale l’ambito di applicazione del regime delle finestre come regolato dal D.L. n. 78 del 2010, predetto art. 12, e così del differimento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia include non solo i soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva accolta dal giudice del merito, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate dalla norma, tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, ivi compresi coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all’80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1993, art. 1;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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