LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6568-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO, 20, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4073/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 7/0..g/20.15;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE MARINIS.
RILEVATO
– che con sentenza del 7 agosto 2019, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da A.G. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione qualificata all’amianto;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS trattandosi di prescrizione decennale avente decorrenza, non dalla data di maturazione dei requisiti per la pensione, bensì dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o potesse avere conoscenza del fatto di essere stato esposto all’amianto oltre la soglia, desumibile in via presuntiva solo con la domanda di certificazione all’INAIL;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’ A.;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’Istituto ricorrente deduce la nullità della sentenza imputando alla Corte territoriale l’omessa pronunzia sul motivo di gravame con il quale l’Istituto medesimo aveva inteso censurare la decisione del giudice di primo grado circa la sussistenza dell’esposizione qualificata all’amianto;
– che il motivo merita accoglimento non essendo nella specie configurabile un rigetto implicito del motivo di gravame proposto dall’Istituto ricorrente, atteso che, lasciando il rigetto dell’eccezione di prescrizione del diritto impregiudicato il merito circa la sussistenza o meno dello stesso, non è ravvisabile alcuna correlazione tra la domanda sottesa al motivo in questione e quella esaminata e rigettata dal giudice, correlazione per la quale quest’ultima si ponga quale presupposto o necessario antecedente logico-giuridico dell’altra (cfr. Cass. n. 17580 del 2014) e, di contro, alcuna incompatibilità tra la medesima domanda sottesa al motivo di gravame e l’impostazione logico-giuridica della pronunzia (cfr., da ultimo, Cass. n. 28335 del 2021 e Cass. n. 25087 del 2020)
– che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021