LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36565-2019 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA GRAZIUSO;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SAS *****;
– intimato –
avverso il provvedimento n. cron. 1666/19 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
RILEVATO
che:
1. A.E. propone un motivo di ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.a.s. *****, in relazione al credito insinuato a titolo di t.f.r. e ultime tre mensilità di retribuzione;
1.1. il Fallimento intimato non ha svolto difese;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
2. il ricorrente denuncia “violazione ed errata applicazione” dell’art. 291 c.p.c., per avere il Tribunale negato, a seguito della mancata notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo, l’assegnazione di un nuovo termine per la notificazione del medesimo ricorso, sul rilievo che, quand’anche il termine fosse ritenuto ordinatorio, la rimessione in termini sarebbe impossibile per la tardività della domanda;
3. il ricorso è manifestamente fondato, alla luce dei precedenti specifici di questa Corte in base ai quali “nei giudizi di opposizione allo stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza entro il termine assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione; infatti, a differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, in cui la tardiva notificazione del gravame determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per l’avvenuta decorrenza dei termini di cui agli artt. 325-327 c.p.c., nel procedimento regolato dall’art. 99 L. Fall., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio” (Cass. n. 1236 del 2019; conf. Cass. n. 16320 del 2017, Cass. 19018 del 2014);
4. il decreto è quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio sopra indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021