LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Cotilde – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28520-2020 proposto da:
S.M.D., rappresentato e difeso dall’Avvocato Vito Mecca per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,
– intimato –
avverso il decreto n. 2244/2020 del Tribunale di Potenza, depositato il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.
RILEVATO
Che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis S.M.D., cittadino del Bangladesh, ha adito il Tribunale di Potenza impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorrente riferiva di aver lavorato come autista in una fabbrica e di aver perso il lavoro dopo la chiusura della stessa, di aver sostenuto il partito BNP, di aver partecipato a delle manifestazioni, di non aver ricoperto ruoli importanti, di aver suscitato la preoccupazione dei suoi genitori che nel 2016 gli consigliavano di lasciare il suo Paese. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. In particolare, il Tribunale, in considerazione della vicenda del ricorrente e delle COI consultate, ed ha altresì escluso la ricorrenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2. Avverso il predetto decreto il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato al seguente motivo: “1) Error in procedendo ed error in iudicando. Erroneo apprezzamento da parte dei giudici di primo grado dei fatti esposti dal ricorrente durante la sua audizione. Omessa e/o carente e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione degli artt. 2,3, e 5 Cost.. Violazione artt. 2,3,6,10 e 11 Cost.. Violazione dell’art. 1 della Conversione di Ginevra del 1951. 2) Error in procedendo ed error in iudicando. Violazione di norme di diritto, ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa e/o carente e/o illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia, ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Sussistenza delle condizioni di riconoscimento dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria, ex D.Lgs. n.. 231 del 1997 e/o umanitaria, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6”. L’Amministrazione dell’Interno non ha svolto difese.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
4. Con atto depositato tramite PCT il 14-9-2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c., avendo egli optato per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato come da provvedimento allegato alla citata rinuncia, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio.
Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 c.p.c., comma 1), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021