Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36194 del 23/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22148-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7439/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 16/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 16 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto F.G. contro l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, ai fini IRPEF il reddito della contribuente in relazione all’anno di imposta 2008. Riteneva la CTR illegittimo l’atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.L. n. 78 del 2010, art. 22, per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario il preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente per la validità di un accertamento sintetico, relativo ad IRPEF per l’anno 2008.

La censura è fondata, atteso che la pronuncia gravata si pone in manifesto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Cass. n. 11283 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 310 del 2018).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

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