Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.36244 del 23/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 28143/2016) proposto da:

PREFETTURA della Provincia di Firenze, in persona del Prefetto pro-tempore, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi “ex lege”

dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la sua sede, in Roma, v. dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

G.D.V., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Giampietro Beghin e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale civile di Firenze n. 1754/2016 (pubblicata il 4 maggio 2016);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Carrato Aldo;

viste le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso;

letta la memoria depositata dal difensore del controricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. G.D.V. proponeva appello avverso la sentenza n. 3902/2014 del Giudice di pace di Firenze, con la quale veniva respinta la sua opposizione proposta avverso otto verbali di accertamento (ciascuno relativo a tre distinte infrazioni, rilevandosi, tuttavia, la fondatezza dell’opposizione riguardante solo una contestazione sulle 24 complessive) riferiti alla contestata comune violazione dell’art. 15 del Reg. Cee n. 3821/1985, con applicazione delle correlate sanzioni previste dalla L. n. 727 del 1978, art. 19.

2. Con il formulato appello veniva dedotta l’erroneità della suddetta sentenza sul presupposto che l’omessa esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi alla giornata in corso e ai 28 giorni precedenti al controllo integrava una sola violazione dell’art. 15 del suddetto Reg. Cee n. 3821/1985, e non tante quanti erano i singoli dischi non esibiti.

Nella costituzione dell’appellata Prefettura di Firenze, il Tribunale di quest’ultima città accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annullava gli opposti verbali di accertamento salvo quello identificato con il n. 00010967721, di cui confermava la legittimità, riducendone, peraltro, la sanzione ad Euro 51,00.

A fondamento dell’adottata pronuncia il suddetto Tribunale rilevava che la condotta prevista dall’indicato art. 15, comma 7, del Reg. Cee n. 3821/1985, come modificato dall’art. 23 del Reg. CE n. 561/2006, deve considerarsi consistente nella mancata esibizione dei fogli di registrazione e non nella loro mancata tenuta o conservazione, ragion per cui, indipendentemente dal numero dei documenti oggetto dell’obbligo di esibizione, la condotta imposta è da ritenersi unica, donde l’omessa esibizione, nel caso in esame, dei 24 fogli si sarebbe dovuta valutare come consumatasi mediante un unico fatto omissivo.

In particolare, il giudice di appello, al fine di rafforzare il raggiunto convincimento, evidenziava che doveva considerarsi del tutto differente la condotta prescritta per l’imprenditore da quella imposta al conducente: l’art. 14 del menzionato Reg. Cee obbliga l’azienda a “conservare” per almeno un anno ciascun foglio di registrazione, mentre il successivo art. 15 presenta un contenuto del tutto diverso, imponendo al conducente di “esibire”, a richiesta degli agenti preposti al controllo, i dischi della giornata in corso e dei 28 giorni precedenti.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico complesso motivo, la Prefettura di Firenze (unitamente, ove occorrente, al Ministero dell’Interno), resistito con controricorso dall’intimato.

In un primo momento il ricorso veniva avviato per la sua definizione dinanzi alla VI Sezione civile nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ravvisava l’opportunità di rimetterne la trattazione e la decisione alla pubblica udienza, in prossimità della quale la difesa del controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico complesso motivo proposto la ricorrente Prefettura (titolare esclusiva della legittimazione ad impugnare) ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione della L. n. 727 del 1978, art. 19 dell’art. 15, par. 7, del Regolamento CEE n. 3821/1985 e dell’art. 19 del Regolamento CE n. 561/2006.

A sostegno della formulata censura la difesa erariale ha inteso porre in risalto come l’esegesi della norma di cui al citato 15, par. 7, del Regolamento CEE n. 3821/1985 confligge con i principi fondamentali del sistema repressivo vigente, per i quali l’unicità o pluralità della condotta vanno valutate in base alla natura del bene giuridico protetto. Pertanto, ha osservato detta difesa, se è richiesta la formazione di più dischi (o fogli) di registrazione separati l’uno dall’altro in funzione dei controlli che attraverso di essi devono essere svolti, dovrebbe ritenersi evidente che l’ordine di esibizione degli stessi, pur essendo materialmente unitario, è da considerarsi giuridicamente plurimo, trattandosi, in effetti, di tanti ordini quanti sono i dischi (o fogli) di cui si richiede l’esibizione, siccome essenziali ai fini dell’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa di riferimento.

Quindi, secondo la ricorrente, se la documentazione indicata nel citato art. 15 avesse rilievo nel suo complesso, il legislatore Europeo non avrebbe avuto alcuna ragione di imporre l’effettuazione di registrazioni giornaliere e la redazione di tabulati e dischi o fogli di registrazione con la stessa tempistica, potendo essere sufficiente prescrivere registrazioni aventi ad oggetto l’intero arco temporale a cui, in caso di verifiche, devono fare riferimento le autorità ad esse preposte.

2. Osserva il collegio che, in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza tacita della Prefettura di Firenze. Infatti, la mera circostanza che quest’ultima abbia intimato il pagamento della sola sanzione di Euro 51,00 per il verbale divenuto esecutivo (essendo stata nel resto la relativa opposizione rigettata) non ha fatto certamente venir meno l’interesse della stessa Amministrazione ad ottenere – nella eventuale sussistenza delle relative condizioni – il riconoscimento della legittimità degli altri verbali non impugnati (per i quali, invece, l’opposizione è stata accolta), con riferimento ai quali è stato proposto ricorso per cassazione, non essendosi, quindi, in presenza di alcuna univoca manifestazione idonea agli effetti dell’art. 329 c.p.c., ma solo dell’esercizio di un legittimo diritto di impugnazione determinato dalla parziale soccombenza della Prefettura in dipendenza alla sentenza di appello.

3. Ciò chiarito, rileva il collegio che il motivo proposto dalla ricorrente Prefettura è infondato e, quindi, deve essere rigettato.

Infatti, occorre considerare che la normativa Eurounitaria – con specifico riferimento agli artt. 14 e 15 del Regolamento Cee n. 3821/1985 – a cui è riferito il motivo, distingue gli obblighi relativi ai fogli di registrazione con riguardo alle differenti posizioni del conducente e dell’impresa di autotrasporto nel cui interesse il conducente effettua la sua prestazione.

Dall’esame complessivo delle due richiamate disposizioni normative, emerge chiaramente che il conducente, rispetto all’autorità di controllo, è sottoposto all’unico obbligo di presentare i fogli di registrazione relativi alla giornata in corso (ovvero quella del controllo) e ai ventotto giorni antecedenti, ragion per cui la condotta dallo stesso esigibile è unica, in quanto ad essa non può che corrispondere un’unica sanzione. Quindi, la violazione contestabile al conducente va ricondotta ad un unico fatto omissivo istantaneo consistente, per l’appunto, nella mancata esibizione dei fogli di registrazione relativi all’indicato periodo.

Diversamente l’omessa o incompleta conservazione di detti fogli (per un anno) è una condotta la cui violazione è addebitabile esclusivamente, in via autonoma, all’impresa datrice di lavoro e, in questo caso, ove essa non sia in grado di esibire uno o più di tali fogli, scatta, per ogni omissione concretante la violazione stessa, la correlata sanzione prevista dalla L. n. 727 del 1978, art. 19.

Lo stesso precedente di questa Corte (sentenza n. 17037/2007) richiamato dalla ricorrente avalla la soluzione interpretativa appena esposta in precedenza, perché esso si riferisce proprio alla violazione prevista per l’imprenditore esercente l’attività di autotrasporto ma non a quella diversa – di cui all’art. 15, par. 7, del Reg. Cee n. 3821/1985, come modificato dall’art. 23 del Reg. CE n. 561/2006 – rivolta alla condotta del conducente.

A tal proposito, infatti, era stato già chiarito che l’impresa esercente l’attività di trasporto su strada mediante autocarri è tenuta alla conservazione sistematica per un anno dei fogli di registro con dei dati giornalieri di azienda, atteso che l’omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione (c.d. dischi cronotachigrafi) è sanzionata dalla L. n. 727 del 1978, art. 19, in relazione a ciascun giorno lavorativo, avendo il foglio di registrazione una propria individualità ed autonomia, come emerge dall’art. 15, comma 2, del regolamento CEE n. 3821 del 1985, che fa riferimento alla utilizzazione da parte dei conducenti dei fogli di registrazione “per ciascun giorno in cui guidano” e che si riferisce, quindi, all’obbligo di conservazione di ciascun foglio, che ha una capacità di registrazione limitata a ventiquattro ore.

Oltretutto, già in altra precedente pronuncia (sentenza n. 1117/1995), questa Corte aveva sottolineato che l’art. 14 del regolamento CEE 20 dicembre 1985 n. 3821 (corrispondente all’art. 16 del precedente regolamento CEE 20 luglio 1970 n. 1463) impone all’imprenditore di conservare i fogli di registrazione del cronotachigrafo in modo sistematico per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione, cosicché egli ha il diritto, giuridicamente tutelato, ad ottenerne la riconsegna dai conducenti, precisandosi che la colpa dell’imprenditore – quale elemento soggettivo sufficiente per l’affermazione di responsabilità nella violazione dell’anzidetto obbligo di conservazione – non può ritenersi esclusa dalla prospettata circostanza che i fogli di registrazione non siano stati restituiti dai conducenti.

A conferma definitiva della correttezza giuridica della soluzione prospettata, come recepita nell’impugnata sentenza del Tribunale di Firenze, è recentemente intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, sez. X, n. 870 del 24 marzo 2021) che, a seguito di rinvio pregiudiziale proveniente da questa stessa Sezione per sollecitare il pronunciamento circa l’esatta interpretazione dell’art. 15, paragr. 7, del citato Reg. CEE n. 3821/1985, ha stabilito che i conducenti di camion, pullman e autobus, che in occasione di un controllo, non presentano i fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti, sono soggetti a una sola sanzione, indipendentemente dal numero di fogli di registrazione mancanti.

E’ solo il caso, poi, di precisare che non ha alcun rilievo l’argomento a cui ha fatto riferimento l’Avvocatura generale circa la possibile sproporzione della sanzione applicabile ai conducenti per la suddetta violazione, perché, siccome essa si sostanzia in un’unica condotta omissiva, la P.A. è comunque legittimata a modulare la sanzione (tra il minimo e il massimo previsti) rispetto agli elementi che caratterizzano la condotta stessa, valorizzando, in particolare, anche il numero dei fogli che il conducente non è in grado di esibire all’atto del controllo rispetto al menzionato periodo di ventinove giorni.

4. In definitiva, per tutte le complessive ragioni spiegate, il ricorso deve essere respinto.

Alla stregua dell’assoluta novità della questione giuridica sottoposta – a quanto consta – per la prima volta all’esame di questa Corte di legittimità e considerando anche l’infondatezza dell’eccezione preliminare del controricorrente riferita all’assunta inammissibilità del ricorso per un’asserita acquiescenza tacita, le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.

Poiché il ricorso è stato proposto da Amministrazioni statali non va dato della sussistenza, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472