Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36259 del 23/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4226-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBIALEG SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in VELLETRI, V.LE ROMA 83, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO COLELLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4415/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 06/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

RITENUTO

che:

1. Con ricorso notificato ad Equitalia Sud S.p.a. la società Immobialeg S.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. ***** di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Roma chiedendone l’annullamento per inesistenza della relativa notifica ovvero nullità della stessa essendo stata effettuata ad un indirizzo diverso dal domicilio fiscale della Società e per mancata notifica dell’atto presupposto, nella specie il propedeutico avviso di liquidazione.

1.1. La Commissione adita, (dopo un rinvio con mandato ad Equitalia di comunicare all’Agenzia delle entrate le controdeduzioni in virtù della chiamata in causa richiesta in sede di costituzione in giudizio, dichiarava inammissibile, il ricorso, stante la mancata notifica dello stesso all’Agenzia delle entrate.

1.2. Avverso detta decisione, con atto di appello notificato al solo Agente della riscossione, la Società la impugnava d; fronte alla Commissione tributaria regionale del Lazio lamentando l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

1.3. I Giudici di secondo grado, con sentenza n. 4415/14/16, accoglievano l’appello della Società contribuente, ritenendo non esistente il litisconsorzio necessario ed essendo stata l’Agenzia delle Entrate irritualmente evocata in giudizio, così entrando nel merito della mancata notifica lamentata del propedeutico avviso di liquidazione.

1.3. Avverso questa ultima decisione, L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

1.4. La società Immobialeg S.r.l. ha presentato difese.

CONSIDERATO

che:

2. L’Ufficio, con l’unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 53, e dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate la quale era stata chiamata in causa nel giudizio di primo grado, così sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale necessario.

3. Il motivo di ricorso è fondato.

3.2. Preliminarmente vanno rigettate le questioni preliminari sollevate dal resistente costituito sulla notifica del ricorso via Pec senza firma digitale, da ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo e sull’eccezione di inammissibilità per violazione dei principio di autosufficienza, da ritenersi infondato stante l’allegazione nel ricorso di tutti gli atti di causa pertinenti richiamati nel corpo dello stesso.

3.3. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata e’, infatti, possibile rilevare che i giudici d’appello hanno dato atto della presenza nel giudizio di primo grado dell’Agenzia delle entrate, chiamata in causa dall’Agente della riscossione. La mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, in mancanza dell’ordine del giudice di integrarlo, nonostante fosse stato sollecitato in questo senso, determina, per indirizzo consolidato di questa Corte (Cass. n. 13695 del 2001, Cass. n. 11154 del 2003, Cass. n. 1789 del 2004, Cass. n. 8854 del 2007, Cass. n. 1462 del 2009, Cass. n. 10934 del 2015 e Cass. n. 18651 del 2016) la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto cassando con rinvio la sentenza impugnata, anche per le ulteriori questioni, a diversa sezione della Commissione tributaria regionale dei Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, anche per le ulteriori questioni, con rinvio sci altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lazio, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472