LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24450-2016 proposto da:
SFB SPA IN PEERSONA DEL PRESIDENTE DEL C.A. LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERNANDO BONELLI;
– ricorrente –
contro
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 82, presso lo studio dell’avvocato ENRICO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
M.P.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5605/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO IN FATTO
CHE:
1. La società SFB s.p.a. (già SFB s.r.l.) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 26 settembre 2016, n. 5605, che l’ha condannata, in accoglimento del gravame fatto valere da A.E., al pagamento della somma di Euro 68.638,22, per lo svolgimento di consulenza e assistenza amministrativa e tributaria svolta in proprio favore dai dottori commercialisti A.E. e M.P.G..
Resiste con controricorso A.E..
L’intimato M.P.G. non ha proposto difese.
Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi e dei quali è pertanto opportuna la trattazione unitaria:
1) il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 ss. e 2697 c.c.” per avere la Corte d’appello ritenuto provato il conferimento dell’incarico di prestazione d’opera professionale;
2) il secondo motivo contesta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e/o insufficiente e contraria motivazione relativa al medesimo fatto” per avere la Corte d’appello omesso di verificare l’esistenza o meno di un vincolo contrattuale tra la ricorrente e A. e per una “evidente insufficienza e contraddittorietà della motivazione” al riguardo.
I motivi non possono essere accolti. Invocando i parametri della violazione e falsa applicazione di legge e dell’omesso esame di un fatto decisivo (oltre quello, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie della insufficiente e contraddittoria motivazione), la ricorrente in realtà contesta la valutazione operata dal giudice d’appello delle prove assunte in primo grado (interrogatorio formale e testimonianze), valutazione che ha portato il giudice di secondo grado a ritenere provato il conferimento dell’incarico professionale e che non può essere sindacata, in quanto motivata (sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione v., per tutte, la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018), da questa Corte di legittimità.
2. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021