LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31535/2020 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in Roma, in via del Casale Strozzi, 31, presso lo studio dell’avvocato Barberio Laura, rappres. e difesa dall’avvocato Tartini Francesco, con procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elettivamente elettivamente in Roma, in Via dei Partoghnqi 12 presso Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, n. 979/20, depositata il 26/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/09/2021 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
Che:
Con sentenza emessa il 26.3.2020, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da O.O., cittadino della Nigeria, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, confermativa del provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle protezioni internazionale, sussidiaria ed umanitaria richieste. Al riguardo, il Tribunale aveva osservato che le dichiarazioni del ricorrente non erano attendibili e comunque relative ad una vicenda privata, escludendo che in Nigeria vi fosse una situazione di conflitto interno, nonché una condizione di vulnerabilità del ricorrente.
La Corte d’appello ha osservato che: era da confermare la decisione impugnata sull’inattendibilità del ricorrente sulla vicenda narrata; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, alla luce delle fonti esaminate, né quelli della protezione umanitaria, non essendo stata raggiunta la prova dell’integrazione sociale attraverso un documento attestante un contratto di lavoro a tempo determinato dal maggio 2019.
O.O. ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al fine di partecipare all’udienza di discussione.
RITENUTO
Che:
Il primo motivo deduce la nullità della motivazione della sentenza impugnata per mera apparenza.
Il secondo motivo denunzia violazione o erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del ricorrente e per la mancata cooperazione istruttoria, non avendo la Corte d’appello acquisito informazioni specifiche ed aggiornate sulla vicenda personale narrata, con riferimento alla situazione generale della Nigeria.
Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 2 Cost. e art. 8 Cedu, per non aver il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, effettuato la comparazione tre il percorso d’integrazione in Italia del ricorrente e la possibile lesione del nucleo fondamentale dei suoi diritti nel caso di rimpatrio, escludendo il permesso umanitario quale effetto automatico della ritenuta non credibilità del ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile perché del tutto generico, considerata la esaustiva motivazione della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, rilevato che le fonti esaminate risalgono al periodo 2017-2018.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, circa la protezione umanitaria, avendo la Corte d’appello escluso l’integrazione sociale considerando la non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente che, di per sé, rende irrilevante l’invocata comparazione tra la situazione attuale del ricorrente e quella in cui verserebbe in caso di rimpatrio. Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021