LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2572 – 2021 R.G. proposto da:
D.M. – c.f. ***** – rappresentata e difesa in virtù di procura speciale con sottoscrizione autenticata a ministero notar R.F. in data ***** dall’avvocato Nicola Pabis Ticci ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Barracco, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Angela Soccio.
– ricorrente –
contro
M.A.M.L. – c.f. ***** – elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Firenze, alla via San Francesco di Paola, n. 42, presso lo studio dell’avvocato Alice Pucci e dell’avvocato Francesco Garivaghi che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alla scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c, u.c..
– controricorrente –
M.A.A. – c.f. ***** – rappresentata e difesa in virtù di procura agli atti del giudizio di divisione dall’avvocato Luigi Seghi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Furio Camillo, n. 99, presso lo studio dell’avvocato Walter Guerrera.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del 10.12.2020 del Tribunale di Firenze, (Rg.
4823/2020);
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’1 luglio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, che ha chiesto, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, cassarsi l’impugnata ordinanza di sospensione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto notificato il 6.4.2020 D.M. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Firenze la madre, M.A.M.L., e la zia, M.A.A..
Chiedeva farsi luogo alla divisione dell’immobile in *****, immobile spettante pro quota ad ella attrice ed alle convenute in virtù della successione di M.A.A., deceduto il *****, successione regolata da testamento olografo del *****, con cui il de cuius aveva disposto della sua quota dei 2/3 dell’immobile in favore delle figlie, M.L. ed A., e, nei limiti della disponibile, in favore della nipote, ovvero di ella attrice.
2. Si costituiva M.A.A..
Aderiva alla domanda di divisione dell’immobile.
3. Si costituiva M.L.A.M..
Chiedeva farsi luogo alla sospensione del giudizio in attesa della definizione dei giudizi aventi ad oggetto l’accertamento dell’incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria, giudizi pendenti, rispettivamente, dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, a seguito di gravame esperito avverso la sentenza n. 94/2014 del Tribunale di Firenze (sentenza, quest’ultima, con cui era stata respinta la domanda di annullamento del testamento olografo del *****), e dinanzi al Tribunale di Firenze, a seguito di revocazione esperita avverso la sentenza n. 2490/2015, passata in giudicato, del Tribunale di Firenze (sentenza, quest’ultima, con cui del pari era stata respinta la domanda di annullamento del testamento olografo del *****).
4. Con ordinanza del 10.12.2020 il Tribunale di Firenze sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
Assumeva che le controversie pendenti innanzi alla Corte d’Appello di Firenze ed innanzi al Tribunale di Firenze (a seguito di revocazione esperita avverso la sentenza n. 2490/2015) involgevano questione avente valenza di antecedente logico-giuridico rispetto alla divisione domandata da D.M..
5. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza D.M.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento.
M.L.A.M. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.,; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
M.A.A. del pari ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; si è rimessa alle determinazioni di questa Corte.
6. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
La ricorrente ha depositato memoria.
7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 591 c.c.
Deduce che non sussistono i presupposti perché si potesse far luogo alla sospensione ex art. 295 c.p.c.
Deduce che in dipendenza dell’asserita incapacità di intendere e di volere di M.A.A. il suo testamento olografo e’, al più, annullabile e tuttavia, allo stato, sino al passaggio in giudicato della sentenza che eventualmente ne pronunci l’annullamento, produce i suoi effetti.
Deduce quindi che nulla osta a che l’erede testamentario domandi la divisione, sicché al più nell’ambito del giudizio di impugnazione del testamento può giustificarsi l’adozione di iniziative volte a cautelare gli ulteriori comproprietari.
8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c.
Deduce – “anche a non voler dare ingresso alla doglianza di cui al primo motivo” (così ricorso, pag. 12) – che la sentenza n. 2490/2015, con cui il Tribunale di Firenze, nel giudizio asseritamente pregiudicante, ha respinto la domanda di annullamento del testamento per asserita incapacità del testatore, è passata in giudicato.
Deduce che siffatta circostanza osta di per sé all’applicabilità dell’art. 295 c.p.c. e che non esplica rilievo la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 1, esperita avverso la sentenza n. 2490/2015.
9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia – “per l’ipotesi di rigetto del I e del II motivo” (così ricorso, pag. 14) – la violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 337 c.p.c., comma 2.
Deduce che la circostanza per cui uno dei giudizi asseritamente pregiudicanti pende in grado di appello, avrebbe giustificato il vaglio della possibile sospensione nel solco dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e non già dell’art. 295 c.p.c..
10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 713 c.c. ed all’art. 112 c.p.c.
Deduce che il Tribunale di Firenze non ha tenuto conto dell’adesione della comproprietaria, figlia del de cuius, M.A.A. alla domanda di divisione.
Deduce che rispetto al diritto di M.A.A., figlia del de cuius ed erede legittima, di domandare la divisione non si prospetta alcun motivo di pregiudizialità.
11. Il terzo motivo del ricorso per regolamento di competenza è fondato e va accolto; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina degli ulteriori motivi (parimenti è vano ogni rilievo in ordine alla tempestività della memoria della ricorrente).
12. E’ sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità a tenor del quale, quando tra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato può essere disposta soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicché ove il giudice abbia provveduto ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il relativo provvedimento, a prescindere da ogni accertamento circa la sussistenza del rapporto di pregiudizialità, è illegittimo e va annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass. (ord.) 20.1.2015, n. 798; Cass. sez. un. 19.6.2012, n. 10027; Cass. (ord.) 9.7.2018, n. 17936; Cass. (ord.) 18.3.2014, n. 6207, secondo cui, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato – salvo nel caso in cui la sospensione sia imposta da una disposizione specifica fino al passaggio in giudicato – soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l’art. 282 c.p.c. e il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria, sia l’autorità della sentenza di primo grado; Cass. (ord.) 19.9.2013, n. 21505).
13. Ebbene, nel caso di specie, sono indubitabili le seguenti circostanze.
Per un verso, il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza in questa sede impugnata, ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non già C) ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2 (“sospende ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio”: così ordinanza impugnata, pag. 2).
Per altro verso, allorquando il Tribunale di Firenze ha pronunciato l’ordinanza in questa sede impugnata, pendeva e pende (seppur sospeso in data 21.12.2019: cfr. scrittura difensiva di M.M.L., pag. 6) dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze il giudizio (r.g. n. 514/2014) di gravame avverso la sentenza n. 94/2014 del Tribunale di Firenze (d’altra parte, con sentenza n. 125/2021, il Tribunale di Firenze ha accolto la domanda di revocazione esperita avverso la sentenza n. 2490/2015 del Tribunale di Firenze: cfr. scrittura difensiva di M.M.L., pagg. 7 – 8).
14. Conseguentemente la sospensione in questa sede impugnata, in quanto disposta ai sensi dell’art. 295 c.p.c. anziché nel solco dell’art. 337 c.p.c., comma 2, è per tale sola ragione illegittima.
15. In accoglimento del terzo motivo di ricorso va cassata l’ordinanza del 10.12.2020 con cui il Tribunale di Firenze ha sospeso il giudizio iscritto al n. 4823/2020 r.g.
E, ben vero, ai fini di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2, è più che opportuno il riferimento all’ordinanza n. 21218 del 2.10.2020 di questa Corte, ove in motivazione si legge testualmente: “questa Corte anche di recente ha ribadito che (Cass. n. 14738/2019), ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, è indispensabile un’espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l’autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola (id est, ex art. 337 c.p.c., comma 2) è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intenda riconoscere l’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (in senso conforme Cass. n. 14337/2019; Cass. n. 18494/2018)”.
Le parti vanno, dunque, rimesse dinanzi al Tribunale di Firenze nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.
16. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso per regolamento di competenza, assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza del 10.12.2020, con cui il Tribunale di Firenze ha sospeso il giudizio iscritto al n. 4823/2020 r.g., e rimette le parti nel termine di legge dinanzi allo stesso tribunale anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021
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