LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15571-2020 proposto da:
R.E., D.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO D.;
– ricorrenti –
e contro
COMUNE ALESSANDRIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 115/2020 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 07/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. R.E. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Alessandria che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l’opposizione a sanzione amministrativa per violazione al codice della strada. Il Tribunale di Alessandria ha accolto, invece, l’appello incidentale del Comune di Alessandria sulle spese del giudizio di primo grado.
2. Il Comune di Alessandria è rimasto intimato.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
4. Non risultano presentate memorie.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso si fonda su due motivi: per aver ritenuto sussistente l’elemento soggettivo e non riconosciuto l’errore scusabile nell’interpretazione della segnaletica stradale (del regolamento di esecuzione del codice della strada, artt. 120 e 125), e per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 92 c.p.c..
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto: In tema di elemento soggettivo dell’illecito amministrativo, l’errore scusabile sul fatto determinato dall’interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all’autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest’ultimo l’incolpevole opinione di liceità del proprio agire (Sez. 2 -, Sentenza n. 12110 del 17/05/2018);
l’applicazione dell’istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l’opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi (Sez. 2, Sent. n. 15502 del 2000)”;
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
il tribunale ha evidenziato che la segnaletica stradale era chiara nel senso di riservare il parcheggio dell’area indicata alle sole auto a disposizione dei magistrati e dei dipendenti del Tribunale con conseguente divieto di sosta delle altre autovetture. La segnaletica stradale era conforme al codice della strada, sicché non può individuarsi alcun errore scusabile in capo al conducente del veicolo. La pronuncia sulle spese è del tutto conforme al diritto perché ispirata alla regola della soccombenza, essendo risultati soccombenti in primo grado, il Tribunale correttamente ha condannato gli opponenti alle spese di quel grado in accoglimento della specifica doglianza formulata con l’appello incidentale;
nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
Rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021