LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32167-2019 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANGELA FRANCA STELLA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 1756/2017 del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Presidente Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Patti, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., con decreto di omologa del ***** aveva accertato, con riguardo a G.F., la sussistenza dei requisiti sanitari utili alla indennità di accompagnamento per ciechi assoluti e pensione di cecità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa con condanna dell’Inps al pagamento dei ratei e delle spese di giudizio liquidate e distratte in complessivi Euro 980,00.
Avverso tale statuizione, solo con riguardo alle spese di lite G.F. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
Il G. depositava successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
Con un solo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto quali il D.M. n. 55 del 2014, con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Rilevava il ricorrente che la assenza di motivazione sulla liquidazione delle spese non aveva consentito di comprendere quali fossero i parametri di riferimento utilizzati per la determinazione delle stesse. Rilevava comunque la incongruità della somma liquidata rispetto al valore della controversia.
Il motivo risulta infondato. Si osserva che, ai fini della individuazione degli scaglioni applicabili in ragione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015). Applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito, vanno individuati in 911,00 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).
Avuto riguardo all’importo dianzi delineato, risulta evidente come la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnato decreto (Euro 980,00) sia superiore a detti minimi (Cass. n. 2305 del 2019) Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021