LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24084-2020 proposto da:
C.A.L., C.M., rappresentate e difese dall’avvocato RICCARDO MARZO;
– ricorrenti –
contro
S.R., S.C., S.S., S.A., M.G. DECEDUTO, MO.GI., M.M.C., G.A.M., M.U., m.g.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 17929/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 27/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.
RITENUTO
che:
pronunciando sul ricorso proposto da C.A.L. ed altri nei confronti di M.M.C. ed altri, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1061/2014, depositata il 16/12/2014, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con sentenza 27 agosto 2020, n. 17929, ha così provveduto: “accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso incidentale; rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso incidentale; rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese”;
che peraltro, in motivazione, la sentenza 27 agosto 2020, n. 17929, affermava: “e’ prioritario l’esame dei motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati… L’accoglimento, nei limiti di cui sopra, del ricorso incidentale comporta il rigetto del primo motivo del ricorso principale… Il terzo, il quarto motivo e il quinto motivo del ricorso principale sono assorbiti… E’ rigettato il primo motivo del ricorso principale, con assorbiti gli altri motivi del ricorso principale…”;
che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa sentenza C.M. ed C.A.L. hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 settembre 2020, lamentando:
1) che la Corte di cassazione non ha pronunciato sul secondo motivo del ricorso principale ed ha ritenuto assorbito il terzo motivo dal rigetto del primo motivo, al riguardo gli istanti evidenziando la sussistenza di un diverso rapporto di correlazione tra le rispettive censure accolte o dichiarate assorbite rispetto a quanto ritenuto dalla sentenza in oggetto;
2) che i motivi quarto e quinto del ricorso principale neppure erano affatto connessi, dipendenti o conseguenti rispetto al primo motivo rigettato;
3) che è stata altresì omessa la pronuncia sulla domanda di cancellazione e di risarcimento proposta ai sensi dell’art. 89 c.p.c., nella memoria del *****;
che su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni; che le ricorrenti hanno presentato memoria.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile, giacché la denuncia di un erronea dichiarazione di assorbimento (in senso proprio o in senso improprio) dei motivi di ricorso, e dunque di un’omessa pronunzia al riguardo, ovvero l’allegazione, come nella specie, di un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto dei motivi assorbiti, e dunque di un errore di giudizio, o ancora, la critica del mancato esercizio del potere discrezionale ex art. 89 c.p.c., non integrano errori determinati da una svista di carattere materiale, e dunque errori materiali, correggibili ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento (fermo, peraltro che, trattandosi di pronuncia di cassazione con rinvio, l’ipotizzato omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive possono eventualmente costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio, nei limiti chiariti da Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046);
considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021