Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36459 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14992-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

R.M., A.V., A.F.L., A.A.M.C., A.M., A.L. eredi di A.G.;

– intimati –

AV.GI.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3448/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di Av.Gi.Fr., R.M., A.V., A.F.L., A.A.M.C., A.M., A.L., in qualità di eredi di A.G., avverso la sentenza della CTR Calabria, la quale aveva respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso del de cuius avverso l’avviso di accertamento con il quale era stato determinato induttivamente il maggior reddito allo stesso attribuito in luogo di quello dichiarato, per l’anno di imposta 2004.

La CTR riteneva che il contribuente avesse dato prova della sussistenza delle capacità finanziarie specificatamente determinate nel tempo e sintomatiche di una maggiore capacità contributiva, mediante la produzione della documentazione attestante l’esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli percepiti nell’annualità in esame.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Per la parte intimata si è costituito Av.Gi.Fr. con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR non avrebbe fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte che, in presenza di una disponibilità economica del contribuente, richiederebbe la prova da parte del contribuente dell’utilizzo delle somme aliunde possedute per le spese di incremento patrimoniale contestate.

Il motivo è fondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle imposte sui redditi in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere-cfr., da ultimo, Cass. n. 16637/2020 -.

In definitiva, spetta al contribuente la prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere cfr. Cass. n. 1510/2017 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto corretta applicazione dei superiori principi, laddove ha ritenuto raggiunta la prova da parte del contribuente della disponibilità finanziaria giustificativa degli incrementi patrimoniali, desumendola genericamente dalla documentazione prodotta dalla parte contribuente. Il giudice di appello ha dunque omesso di verificare la sussistenza dei presupposti che, alla stregua della giurisprudenza richiamata, consentono di vincere la presunzione nascente dal ricordato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Calabria anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Calabria, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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