LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19688/2020 proposto da:
O.F., elettivamente domiciliato in Roma C.ne Clodia, 36, presso lo studio dell’avvocato Asprone Maurizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno; in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– resistente –
avverso il provvedimento n. 2909/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Pres. Dott. VALITUTTI ANTONIO.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, O.F., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. Con ordinanza depositata il 22 giugno 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.
2. Con sentenza n. 2909/2020, depositata il 17 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili – e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale – le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso O.F. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Ritenuto che, in ordine alla questione relativa all’incidenza della pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sul riconoscimento della protezione umanitaria, nel regime previgente la novella di cui al D.L. n. 113 del 2018, attesa la complessità e controvertibilità di alcune questioni oggetto di tale decisione, non sussistano i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c., e che, pertanto, la causa debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 bis.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021