Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36468 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17082-2019 proposto da:

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA CAMPILII;

– ricorrente –

Contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BERETTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31336/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

che:

G.G. proponeva revocazione della ordinanza n. 31336/2018 con cui la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso G. avverso la sentenza della Corte di appello di Torino accertativa della insussistenza del diritto del G. alla riliquidazione della pensione da parte della Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Cassa) con l’applicazione del coefficiente di “neutralizzazione”. La Corte di legittimità aveva ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso proposti dal G..

Avverso tale decisione era proposto l’attuale ricorso per correzione dell’errore materiale o, in subordine, per revocazione della sentenza affidata a tre motivi, cui resisteva con controricorso la ” Cassa”. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame del sesto motivo del ricorso per cassazione concernente gli ulteriori redditi anteriori al pensionamento.

2) Con il secondo motivo è dedotto l’errore materiale consistente nella omessa considerazione dei requisiti di applicabilità del coefficiente di neutralizzazione e della base normativa, o, in subordine, è denunciato errore revocatorio concernente il coefficiente di neutralizzazione.

3) Con il terzo motivo è dedotta questione di incostituzionalità allorché la interpretazione data dalla Corte di legittimità alla questione di applicazione del coefficiente di neutralizzazione, nella sentenza oggetto di revocazione, ha mutato l’orientamento precedente in assenza di contraddittorio tra le parti sul punto (lamenta la mancata assegnazione di un termine alle parti per interloquire). Deduce, a riguardo, l’incostituzionalità dell’art. 391 bis c.p.c., per la mancata previsione, tra i motivi di revocazione, della ipotesi del mancato contraddittorio su nuova interpretazione del giudice di legittimità.

Il ricorso risulta inammissibile.

Con riguardo al procedimento di correzione dell’errore materiale questa Corte, anche da ultimo, ha ribadito che “Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione ” (Cass.n. 16877/2020; Cass.n. 572/2019).

Rispetto alla natura del procedimento così definito nella finalità e nel contenuto, risulta pertanto estranea l’istanza odierna poiché la motivazione adottata nella ordinanza oggetto di correzione ha considerato e valutato tutti i sei motivi proposti di cui è dato singolo riscontro nella motivazione (sesto motivo riportato a pg. 1) e per i quali è espressamente detto che si adotta una trattazione congiunta. Nessun difetto di corrispondenza tra ideazione e grafica rappresentazione è in ciò evincibile tale da consentire la invocata correzione.

Con riguardo alla revocazione richiesta in via subordinata, si evidenzia che le Sezioni Unite del Giudice di legittimità hanno chiarito come “Il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione” (Cass. SU n. 8984/2018). Soggiunge la Corte che “La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l’errore di fatto, tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (vedasi tra le tante Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994 e sent. ivi cit. a p. 3.4; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., n. 30994/2017, cit.)”.

Il principio richiamato fissa il discrimine tra vizio revocatorio ed error iuris, escludendo dal primo ogni asserita errata valutazione, sia in fatto che in diritto, svolta dal Giudice di legittimità.

Nel caso di specie, pertanto, risultano inammissibili le doglianze poste in sede revocatoria, in quanto attengono alla determinazione del Giudice ed alla sua valutazione in diritto.

Infine inammissibile l’eccezione di incostituzionalità sollevata non essendo ben specificati i termini di violazione del principio del contraddittorio in relazione alla decisione della Corte assunta a seguito di ricorso, controricorso e deposito, per entrambe le parti, di successive memorie.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previso per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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