LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7674/2016 proposto da:
Unipolsai Assicurazioni S.p.a., già denominata Fondiaria Sai S.p.a., incorporante Milano Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Silimbani Maurizio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Poste Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 175, presso lo studio dell’avvocato Fabbri Paola, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pollio Gaetano, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3639/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7161/2014, ha rigettato la domanda di Milano Assicurazioni, poi divenuta Unipol SAI s.p.a., diretta ad ottenere la condanna di Poste Italiane s.p.a. al risarcimento dei danni pari all’importo di Euro 5.683,95, per avere quest’ultima negoziato presso un proprio sportello un assegno di traenza non trasferibile dell’importo di Euro 5.100,00 (emesso dalle Poste su mandato della stessa compagnia assicurativa nell’ambito della sua attività di liquidazione di polizze e pagamento importi a titolo di risarcimento del danno) ed intestato a S.A., pagandolo a soggetto diverso dal legittimo prenditore, il quale aveva chiesto ed ottenuto l’apertura di un libretto postale sul quale aveva versato il titolo per cui è causa.
Il giudice di primo grado ha argomentato il rigetto della domanda ritenendo che Poste Italiane s.p.a. avesse documentalmente dimostrato di aver consentito l’incasso dell’assegno a soggetto “diligentemente identificato con documento avente specifico valore legale quale la carta d’identità e confermato da altro documento (tesserino attributivo di codice fiscale) riportante identiche generalità”, con conseguente insussistenza di specifici indizi di allarme che potessero (e dovessero) indurre il dipendente a sospettare della concreta identità del soggetto nei confronti del quale era intervenuta la negoziazione.
Con sentenza n. 3639/2015 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Unipol SAI Assicurazioni s.p.a., ha condannato Poste Italiane s.p.a. al pagamento a favore dell’appellante della somma di Euro 2.650,00 oltre accessori di legge, pari alla metà del importo dell’assegno abusivamente incassato.
Il giudice di secondo grado ha accertato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. ritenendo, in primis, che, secondo la disciplina dell’art. 43 Legge Assegni, la banca non è liberata dall’originaria obbligazione per il solo fatto di aver pagato il titolo a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore, trattandosi di obbligazione ex lege. In ogni caso, il giudice d’appello ha ritenuto comunque sussistente il profilo della colpa, non risultando che Poste avesse dato adeguata prova liberatoria.
La Corte d’Appello ha, peraltro, accertato il concorso di colpa della compagnia assicurativa, nella misura del 50%, per avere provveduto alla spedizione del titolo in via ordinaria anzichè per assicurata.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. affidandolo a due motivi.
Poste Italiane s.p.a., si è costituita in giudizio con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidandolo a tre motivi.
La ricorrente incidentale ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1177 e 1227 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma, D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 83 e 84.
Lamenta la ricorrente che la spedizione del titolo non ha incidenza causale sul suo successivo incasso del medesimo, dovendo l’istituto di credito provvedere alla corretta identificazione del beneficiario, ed è proprio l’errata individuazione del prenditore a determinare l’abusivo incasso e la corrispondente responsabilità ex art. 43 Legge Assegni.
2. Il motivo è infondato.
Va osservato che, recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9769/2020, hanno statuito che: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorchè munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore”.
Questo Collegio non può che condividere tale statuizione e riportarsi integralmente alla sua motivazione.
3. Con il secondo motivo la compagnia assicurativa ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e gli artt. 3,4, e 5 c.p.c..
Lamenta la ricorrente principale che la compensazione integrale delle spese di lite, disposta dal giudice d’appello, non trova una giustificazione, non rientrando la fattispecie in esame tra i casi di soccombenza reciproca (non sussistendo due domande contrapposte), nè di mutamento della giurisprudenza o novità della questione.
4. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che è orientamento costante di questa Corte che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass. n. 19613 del 04/08/2017).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa non è risultata totalmente vittoriosa nel giudizio d’appello, con conseguente insindacabilità della statuizione del giudice di secondo grado.
5. Con il primo motivo del ricorso incidentale è stata dedotta la violazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2, art. 1189 c.c., art. 1192 c.c., comma 2, artt. 1218,1176 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..
Espone la ricorrente che, anche alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14712/2007, che ha riconosciuto la natura contrattuale della responsabilità ex art. 43 Legge Assegni, non può configurarsi a carico della banca una responsabilità oggettiva per l’incasso dell’assegno da parte di soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. Dovendosi quindi valutare il profilo della colpa, nel caso di specie, nessuna responsabilità è configurabile a carico della banca, avendo la stessa provveduto alla diligente identificazione del prenditore del titolo ed al pagamento dello stesso a colui che appariva il legittimo prenditore.
In proposito, evidenzia la ricorrente incidentale che la carta d’identità (cui sono equiparati altri documenti, tra cui la patente di guida) costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale, come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292. Ritenere che l’istituto bancario sia tenuto al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge vuoi dire applicare arbitrariamente, in concreto, una regola nuova diversa da quella codificata dal legislatore.
Nel caso di specie, la ricorrente incidentale evidenzia di aver identificato il prenditore del titolo in conformità alle norme vigenti sopra enunciate ed alla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Poste Italiane hanno dunque dimostrato di aver diligentemente svolto il controllo sulla regolarità formale del titolo e dell’identità del prenditore dell’assegno per cui è causa (sul quale era indicato soltanto il nome e cognome senza l’indicazione di altri dati anagrafici), essendo l’identificazione avvenuta tramite documento di identità che non risultava contraffatto, smarrito od oggetto di furto.
L’assegno non era stato direttamente pagato al momento della presentazione alle Poste, ma era stato versato su un libretto di risparmio postale ed era stato accreditato e reso disponibile solo dopo l’autorizzazione al pagamento da parte della Banca SAI, istituto che avrebbe dovuto effettuare i necessari accertamenti a seguito della presentazione del titolo in originale presso la stanza di compensazione.
6. Il motivo è fondato.
Va preliminarmente osservato che le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 12477 del 21.5.2018, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la natura contrattuale della responsabilità della banca ex art. 43 Legge Assegni (già affermata dalle S.U. nella sentenza n. 14712 del 2007) renda non più sostenibile la tesi secondo cui la banca debba rispondere comunque, anche a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione del prenditore, essendo l’istituto ammesso a provare che l’inadempimento non gli è imputabile, per avere assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2 (pur configurandosi la responsabilità ex art. 43, comma 2 Legge citata, in ragione della qualità di operatore professionale dell’istituto di credito, ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2, anche in caso di colpa lieve).
E’ quindi erronea l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui la banca sarebbe in ogni caso responsabile ex art. 43 Legge Assegni, e ciò a prescindere dall’elemento della colpa nell’identificazione del prenditore che ha incassato abusivamente il titolo.
Non è neppure immune da censure la motivazione alternativa con cui il giudice di secondo grado ha comunque ritenuto sussistente il profilo della colpa, sul rilievo che la prova fornita dall’istituto di credito – consistita nell’aver documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della carta di identità e del tesserino attributivo del codice fiscale (secondo quanto ricostruito dal giudice di primo grado e non messo in discussione nel grado d’appello) – non sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore.
In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 34107/2019, che avuto riguardo alla natura di clausola generale dell’art. 1176 c.c., comma 2, il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta “norma elastica”, costituisce une vera e propria attività di interpretazione della norma – e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto – dando concretezza a quella “parte mobile” della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047/2019). Proprio perchè si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, quando si ponga in contrasto con i principi dell’ordinamento e con quegli standard valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente” (cfr. anche, Cass. 3645/99), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standard, conformi ai valori dell’ordinamento (cfr. anche, Cass. 5095/2011).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui la banca ha censurato il contrasto dell’interpretazione della Corte d’Appello (riguardo alla diligenza richiesta, ex art. 1176 c.c., comma 2, nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare) sia sufficientemente specifica.
In particolare, la ricorrente incidentale ha evidenziato che – a differenza di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che ne ha ritenuta l’inidoneità – la carta d’identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292). Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal giudice d’appello, l’istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita.
Questo Collegio condivide l’impostazione della banca.
Va premesso che questa Corte, nella citata sentenza n. 34107/2019, ha già rilevato che l’attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d’identità personale (carta d’identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell’ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l’attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell’ambito dell’attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all’interno dell’ordinamento positivo.
Deve, altresì, osservarsi che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela – e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l’abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l’assegno – del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1 lett a), che l’identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E’ imposto, invece, alla lett. b), che l’identificazione e verifica dell’identità del cliente avvenga mediante l’adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi.
Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti.
Ne consegue che l’impostazione della Corte d’Appello di non ritenere in nessun modo liberatoria la prova dell’avvenuta identificazione con documento di identità si pone in contrasto con i principi dell’ordinamento e con gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale.
Va, infine, comunque precisato che la carta d’identità (così come il passaporto, la patente o altro documento valido di identificazione) costituisce uno strumento sufficiente per una diligenza identificazione purchè non siano rilevabili sul documento segni o altri indizi di falsità. Atteso che tale profilo non è stato affrontato dalla Corte d’Appello, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio affinchè venga esaminato anche tale aspetto.
7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, artt. 1227 e 1175 c.c., D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 83/84, D.M. 26 febbraio 2004 e dell’art. 111 Cost..
Lamenta la ricorrente che le modalità di invio del titolo da parte della compagnia assicurativa hanno costituito causa determinante dell’evento dannoso, con la conseguenza che deve applicarsi l’art. 1227 c.c., comma 2, secondo il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
8. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e art. 111 Cost..
Si lamenta la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi nel giudizio nonostante che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la condotta posta in essere dalla compagnia assicurativa costituisca un antecedente rilevante del danno.
9. Entrambi i motivi sono assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale.
PQM
Rigetta il ricorso principale.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021
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