Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36503 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12003-2020 proposto da:

BRUNO GROUP SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in MILANO, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 8, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE GUASTAMACCHIA, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il proprio indirizzo “pec”, giuseppe.guastamacchia.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

contro

COMUNE VIGGIANELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO PICARDI 4/D, presso lo studio dell’Avvocato MARCELLO TURNO, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROBERTO LAGHI;

– controricorrente –

per regolamento n. R.G. 1274/2017 avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata il 18/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

lette le conclusioni del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTI’. CORRADO MISTRI che conclude per l’accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza proposta da Bruno Group spa avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare la predetta ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Lagonegro in composizione monocratica, con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

RITENUTO IN FATTO

– che la società Bruno Group S.p.a. propone ricorso per regolamento necessario di competenza, avverso ordinanza del Tribunale di Lagonegro, del 17 febbraio 2020, con la quale è stata disposta la sospensione, ex art. 295 c.p.c., del giudizio contrassegnato come R.G. 1274/17, pendente tra la predetta società e il Comune di Viggianello;

– che la ricorrente, in punto di fatto, riferisce di condurre in locazione dal dicembre 2013 – all’esito di gara indetta dal predetto ente comunale – il rifugio denominato “*****”;

– che la stessa riferisce, altresì, di aver radicato un giudizio -contrassegnato, appunto, con il numero di R.G. 1274/17 – innanzi al Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto domanda di esatto adempimento e di risarcimento danni, affinché il locatore (che, in quella sede, si limitava a resistere all’iniziativa attorea, senza proporre alcuna riconvenzionale) si facesse carico delle obbligazioni assunte al fine di permettere la piena fruizione della “res locata”;

– che instaurato, di seguito, altro giudizio – davanti allo stesso Tribunale – tra le medesime parti, questa volta da parte del locatore e per la convalida di sfratto per morosità della conduttrice (giudizio contrassegnato con il numero di R.G. 216/18), nello stesso la società Bruno Group chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi che essa non era affatto morosa, avendo compensato, di comune intesa con il locatore, il proprio debito relativo al pagamento del canone con il credito derivante dall’esecuzione di una serie di interventi sul bene, da compiersi, in realtà, ad iniziativa del Comune;

– che l’adito Tribunale, ritenute non sussistenti, in tale giudizio, le condizioni per l’adozione dell’ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva la conversione del rito, rigettando la richiesta della convenuta di riunione dello stesso con quello già pendente, escludendo sussistere un’ipotesi di connessione di cause;

– che, nondimeno, nel primo giudizio, che pure era stato inizialmente ritenuto maturo per la decisione, il giudice subentrato a quello già titolare della controversia – accogliendo un’eccezione in tal senso sollevata dal Comune di Viggianello – adottava il provvedimento di sospensione oggi impugnato, sostenendo che “l’aspetto del pagamento o meno dei canoni e della relativa compensabilità” con i crediti risarcitori fatti valere dalla conduttrice risulterebbe “pregiudiziale rispetto alla verifica dell’esistenza dei danni lamentati” dalla stessa;

– che l’ordinanza “de qua” è stata impugnata dalla società Bruno Group con regolamento necessario di competenza, basato su un unico motivo;

– che esso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 273,274 e 295 c.p.c.;

– che si sottolinea, in particolare, come la sospensione necessaria del giudizio civile – che presenta carattere eccezionale – sia ipotizzabile solo quando debba essere decisa, in altro giudizio, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, ovvero quando sussista un rapporto di pregiudizialità dipendenza;

– che siffatta evenienza non ricorrerebbe nel caso che occupa, atteso che “i due processi hanno ad oggetto azioni diverse, e quindi differenti elementi fondanti e petita sostanziali”;

– che, inoltre, nel giudizio sospeso, il Comune di Viggianello non ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto, per inadempimento della conduttrice all’obbligo di corrispondere il canone di locazione, sicché l’eventuale pronuncia che – nel giudizio già radicato per la convalida di sfratto per morosità (e ritenuto “pregiudiziale” dall’impugnata ordinanza) – dovesse risolvere il contratto non determinerebbe alcun contrasto di giudicati, giacché avrebbe come conseguenza di rendere improduttivo di effetti l’eventuale provvedimento che accogliesse l’azione di esatto adempimento e risarcimento dei danni promossa dalla conduttrice verso il locatore;

– che, in ogni caso, anche ad ammettere che tra i due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico, il giudice della prima causa – ritenuta “pregiudicata” dall’esito del giudizio di risoluzione, per inadempimento del conduttore – giammai avrebbe potuto provvedere a norma dell’art. 295 c.p.c., giacché, trattandosi di giudizi pendenti ambedue innanzi allo stesso ufficio giudiziario, la (supposta) esigenza di evitare il contrasto tra i giudicati avrebbe dovuto essere soddisfatta attraverso lo strumento della riunione dei giudizi;

– che ha resistito al regolamento il Comune di Viggianello, chiedendone il rigetto;

– che è intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia accolto;

– che hanno presentato memoria sia la Bruno Group che il Comune di Viggianello, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento va accolto, dovendo ordinarsi la prosecuzione del giudizio sospeso;

– che a prescindere dal rilievo – sul quale ha insistito, in particolare, il sostituto Procuratore Generale presso questa Corte – secondo cui, “quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione di quello pregiudicato, ma occorre verificare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei processi ai sensi dell’art. 274 c.p.c.” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 16 giugno 2020, n. 11634, Rv. 657988-01) – deve, nella specie, escludersi che tra i due giudizi in cui si contrappongono la Bruno Group e il Comune di Viggianello sussista un rapporto di pregiudizialità;

– che, infatti, come correttamente dedotto dalla ricorrente, quand’anche il giudizio di risoluzione per inadempimento (promosso dal locatore, all’esito della disposta conversione del giudizio ex art. 658 c.p.c., già instaurato dal Comune) dovesse concludersi con lo scioglimento del contratto, tale pronuncia non si porrebbe in contrasto con quella che, eventualmente, condanni il locatore ad adempiere le proprie obbligazioni (e a risarcire il danno), ma ne travolgerebbe, piuttosto, gli effetti;

– che questa Corte, del resto, ha già affermato, in passato, che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità in senso logico-giuridico – tale da dover comportare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., – tra il giudizio avente ad oggetto una domanda di risoluzione per inadempimento e quello concernente, invece, domanda di esatto adempimento (così Cass. Sez. 6-2, ord. 18 novembre 2011, n. 24369, Rv. 620224-01), così come tra la causa in cui sia in discussione la risoluzione per inadempimento di un contratto di locazione e l’autonoma controversia concernente la dichiarazione di cessazione del rapporto, per intervenuta scadenza contrattuale e la fissazione della data di rilascio (che pure mira allo scioglimento del contratto), posto che “non è configurabile alcun contrasto di giudicato all’esito delle due cause, ma solo eventualmente, in caso di accoglimento della domanda di risoluzione, l’improduttività di ogni effetto da parte della sentenza sulla finita locazione” (Cass. Sez. 3, sent. 18 aprile 2000, n. 5026, Rv. 535809-01);

– che tale principio, già affermato, in materia di locazione, con riferimento a giudizi entrambi diretti a determinare un effetto caducatorio del vincolo contrattuale, non può che valere, vieppiù, allorché uno di essi – come nella presente fattispecie – tenda addirittura un effetto “manutentivo” del contratto, essendo il suo oggetto un’azione di esatto adempimento;

– che va, dunque, ordinata – in accoglimento del regolamento – la prosecuzione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Lagonegro;

– che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Viggianello, che ha richiesto l’adozione del provvedimento di sospensione (non rispondendo alle risultanze processuali in atti il rilievo del Comune secondo cui sarebbe stata, invece, la Bruno Group a formulare istanza ex art. 295 c.p.c., atteso che essa aveva, invece, richiesto la sospensione dell’altro giudizio);

– che le spese vanno liquidate come da dispositivo e in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. Giustizia, n. 55 del 2014, art. 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 65657701).

PQM

La Corte accoglie il regolamento e dispone la prosecuzione del giudizio, condannando la Groupama Assicurazioni S.p.a. a rifondere a M.C. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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