LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17067-2020 proposto da:
Z.C., Z.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE ANTONIO GUATTANI 15, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO MARTINELLI, rappresentati e difesi dall’Avvocato RAFFAELE DI PONZIO;
– ricorrenti –
contro
A.C., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 416/2020 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 18/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che Z.I. e Z.C. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 4-16/20, del 18 febbraio 2020, del Tribunale di Taranto, che – accogliendo parzialmente il gravame esperito da A.C. avverso la sentenza n. 1697/17, del 25 maggio 2017, del Giudice di Pace di Taranto – ha respinto, in parziale riforma della decisione del primo giudice, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali fatti valere da Z.C. in relazione al sinistro stradale occorsogli in Taranto, il 21 novembre 2011, allorché, nel condurre un’automobile di proprietà del padre I., veniva tamponato dalla vettura condotta e appartenente all’ A., assicurata con la società Unipoisai Assicurazioni S.p.a. (d’ora in poi, “Unipolsai”);
– che, in punto di fatto, i ricorrenti riferiscono di aver convenuto in giudizio l’ A. (il quale veniva autorizzato a chiamare in manleva l’Unipolsai) per conseguire, rispettivamente, I. Z., il risarcimento dei danni alla vettura, nonché, il figlio Claudio, il ristoro dei danni alla persona conseguenti all’incidente stradale meglio descritto;
– che il giudice di prime cure accoglieva tale (duplice) domanda risarcitoria, riconoscendo l’esclusiva responsabilità dell’ A. nella causazione del sinistro;
– che esperito gravame dall’ A., il giudice d’appello lo accoglieva parzialmente, nei termini dianzi indicati;
– che avverso la sentenza del Tribunale tarantino gli Z. ricorrono per cassazione, sulla base – come detto – di tre motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in particolare “in relazione all’art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra petitum”;
– che i ricorrenti si dolgono del fatto che in ambo i gradi di giudizio l’ A. ha sempre e solo chiesto accertarsi l’esclusiva responsabilità di Z.C. nella causazione del sinistro per cui è causa, sicché il giudice di appello, nel dichiarare la mancanza di diritto dello stesso al risarcimento del danno fisico, avrebbe violato l’art. 112 c.p.c.;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, in particolare “in relazione alla L. n. 27 del 2012”;
– che si censura la decisione del giudice di appello di escludere il risarcimento del danno alla persona, lamentato da Z.C., essendosi ritenuto applicabile il divieto – sancito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 32, comma 3-ter, – di risarcimento del danno biologico permanente in caso di lesioni di lieve entità insuscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo;
– che i ricorrenti – in disparte il rilievo secondo cui tale norma risulta abrogata dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 30, lett. b), – evidenziano come la stessa riguardasse il danno biologico permanente, mentre la pretesa azionata in giudizio da Z.C. aveva ad oggetto il danno fisico da invalidità parziale;
– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.;
– che i ricorrenti si dolgono della decisione del giudice di appello di disporre – “in virtù di una fantasiosa soccombenza reciproca” – le spese di ambo i gradi di giudizio;
– che sono rimasti intimati l’ A. e la società Unipolsai Assicurazioni;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito indicati;
– che il primo motivo – che deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., rispettando le condizioni di ammissibilità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (Cass. Sez. Lav., sent. 4 aprile 2014, n. 8008, Rv. 630095-01) – e’, infatti, fondato;
– che come risulta sia dal ricorso – che riproduce le conclusioni rassegnate dall’ A. sia in primo grado che in quello di appello – sia dalla stessa sentenza impugnata, il gravame proposto contro la pronuncia del Giudice di pace “chiedeva che, in riforma di detta sentenza, fosse accertata la responsabilità esclusiva della Ford Fiesta” (ovvero, l’auto condotta da Z.C.) “nella causazione del sinistro oggetto di causa e, conseguentemente, che fossero rigettate le domande risarcitorie proposte dagli Z.” (così il p. 1.2 a pag. 2 della sentenza del Tribunale di Taranto);
– che il giudice di appello si e’, dunque, pronunciato “ultra petitd’, con violazione dell’art. 112 c.p.c.;
– che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia falsa applicazione della L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 32, comma 3-ter, – resta assorbito dall’accoglimento del primo, come pure il terzo motivo sulle spese di lite, quest’ultimo in virtù della cd. “efficacia espansiva interna” della pronuncia rescindente di questa Corte, nel senso che la “cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall’art. 336 c.p.c., comma 1, sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite” (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01);
– che il ricorso va, dunque, accolto quanto al primo motivo e la sentenza impugnata cassata in relazione, rinviando al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo ed il terzo e, cassando in relazione la sentenza impugnata, rinvia al Tribunale di Taranto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito oltre che sulle spese anche del presente giudizio.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021