Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.36528 del 24/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19870/2020 proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma C.ne Clodia, 36 presso lo studio dell’avvocato Asprone Maurizio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 919/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021, dal Pres. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Palermo, O.G., cittadino della Nigeria, chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegatagli dalla competente Commissione territoriale. L’adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso, poiché tardivo, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis.

2. Con sentenza n. 919/2020, depositata 18 giugno 2020, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso O.G. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato ad un solo motivo. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, O.G. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 3, lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello abbia confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la protezione internazionale, poiché proposto oltre i termine di quindici giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis, essendo stata la domanda del richiedente rigettata per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 32 del decreto cit. La Corte non avrebbe rilevato che la Commissione territoriale, nel rigettare la domanda, si era limitata ad informare della ricorribilità della propria decisione “entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero”. La comunicazione aggiungeva che il termine era dimezzato esclusivamente nei casi – non ricorrenti nella specie – di accoglienza o trattenimento il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex artt. 20 e 21, senza menzionare in alcun modo il dimezzamento del termine di cui al succitato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28-bis.

1.2. Il motivo è fondato.

1.2.1. Alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, e stante la generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, non va dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza adottato dalla commissione territoriale, la quale abbia omesso di indicare, tra i casi nei quali il termine d’impugnazione ordinario di giorni trenta è dimezzato, anche quello dell’impugnazione del detto rigetto, dovendosi riconoscere la scusabilità dell’errore in cui è incorso il destinatario del provvedimento (Cass., 12/07/2019, n. 18860; Cass., 30/03/2020, n. 7594).

1.2.2. Per tali ragioni il ricorso va, pertanto, accolto.

2. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2021

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