LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21537/2015 proposto da:
C.M.I., e P.M.: in qualità di curatore dell’eredità giacente di P.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via del Babuino n. 48, presso lo studio dell’avvocato Paola Francesco, rappresentati e difesi dall’avvocato Marasco Dina, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrenti –
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Camesana n. 46, presso lo studio dell’avvocato Mirenzi Francesco, rappresentato e difeso dagli avvocati Carnovale Scalzo Francesco, Leone Salvatore, Restuccia Caterina Flora, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 942/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2020 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
C.M.I. e P.M., quale curatore dell’eredità giacente di P.F., ricorrono per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 942/2014, in epigrafe indicata. Il Comune di Lamezia Terme ha replicato con controricorso.
Per quanto interessa, la controversia era iniziata con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2001 con il quale gli odierni ricorrenti avevano convenuto il Comune di Lamezia Terme dinanzi al Tribunale circondariale.
Essi avevano dedotto: di avere stipulato in data 2 marzo 1981 con detto Comune una cessione volontaria del quoziente di terreno interessato da una procedura espropriativa ai sensi della L. n. 385 del 1980, art. 1, di avere ricevuto un acconto in attesa della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio, di avere ricevuto una missiva dal Comune il 13 maggio 1992 che li invitava alla stipula della cessione a cui non avevano voluto addivenire; di avere introdotto dei giudizi volti a far dichiarare la nullità della cessione volontaria con contestuale domanda risarcitoria, che avevano avuto esito negativo; che con lettere del 24 settembre 1998 e del 24 novembre 1998 avevano invitato il Comune a corrispondere la differenza sull’indennità definitiva di esproprio con rivalutazione ed interessi, richiesta rimasta senza esito.
Avevano quindi chiesto in sede giudiziaria che il Comune fosse condannato a corrispondere agli attori la differenza sulla definitiva indennità di esproprio in relazione al valore delle zone occupate, con rivalutazione ed interessi.
Sin dalla comparsa di risposta in primo grado il Comune aveva contestato l’avverso dedotto ed eccepito la prescrizione.
Il giudizio era pervenuto dinanzi alla Corte di appello a seguito di regolamento di giurisdizione, all’esito del quale, con sentenza n. 24687 del 6/12/2010, le Sezioni Unite avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e stabilito che la competenza a conoscere della domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene era attribuita alla Corte d’Appello di Catanzaro, perchè la cessione costituiva pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo per pubblica utilità, rientrante nella competenza funzionale della Corte d’appello in unico grado, prevista originariamente dalla L. n. 865 del 1971, art. 19.
La Corte distrettuale, chiamata a valutare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’ente pubblico, la ha accolta.
In particolare, ha affermato che le parti avevano convenuto con il Comune di Lamezia Terme la cessione di un terreno, che la modalità adottata per la determinazione dell’indennità “salvo conguaglio”, previsto dalla L. n. 385 del 1981, era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/1983 e che in materia espropriativa il termine di prescrizione del diritto all’integrazione dell’indennità o, come nel caso del corrispettivo della cessione, allorchè la vicenda si era perfezionata nella vigenza della L. n. 385 del 1981, coincideva con la pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, avvenuta in data 28 luglio 1983, a seguito della quale i criteri di quantificazione erano tornati ad essere quelli della L. n. 2859 del 1865; ciò comportava altresì che il credito era divenuto ex lege liquido ed esigibile.
Tanto premesso la Corte di appello ha ritenuto il credito azionato prescritto, in assenza di validi atti interruttivi a decorrere dal 28 luglio 1983.
In particolare ha escluso che i distinti giudizi anteriormente promossi dai ricorrenti per sentir dichiarare la nullità dell’atto di cessione con richiesta di risarcimento del danno – conclusi con esito negativo dalla sentenza della Corte di appello n. 58/2001 che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata respinta l’azione di nullità della cessione e la connessa azione risarcitoria avessero valenza interruttiva.
In particolare ha rimarcato che l’istanza ivi proposta andava in senso opposto ad una richiesta di pagamento, oltre che si ravvisava diversità di petitum e di causa petendi, di guisa che non si poteva ritenere che la domanda di nullità della cessione e risarcimento del danno avesse agito con effetti interruttivi rispetto alla diversa istanza di determinazione e pagamento del corrispettivo/indennità di esproprio; ha anche affermato che il diritto all’indennizzo non poteva ritenersi sancito con effetto di giudicato dalla sentenza della Corte di appello n. 58/2001 perchè, una volta accertata la validità della cessione, “l’affermazione del diritto del privato alla differenza del prezzo è una mera argomentazione diretta a ribadire la determinazione del corrispettivo della cessione e dunque la validità del contratto; ciò significa che non sussiste la causa di nullità dedotta, poichè nel contratto, il diritto dei cedenti al corrispettivo risulta determinato ex lege, ma non coinvolge alcuna indagine sulla concreta esistenza ed azionabilità dei quel diritto” (fol. 10 della sent. imp.).
Ha, quindi, aggiunto che le lettere inviate dai ricorrenti al Comune nel 1998 – individuate come i più risalenti atti interruttivi – erano tardive; ancora, ha escluso valenza interruttiva alla missiva del Comune in data 13 maggio 1992 perchè la stessa non conteneva alcun riferimento a pagamenti o conguagli da corrispondere, ma solo l’invito a sottoscrivere l’atto di cessione.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è volto a contestare la statuizione con cui è stato dichiarato prescritto il diritto azionato in assenza di validi e tempestivi atti interruttivi dal dies a quo del 28 luglio 1983.
2. Il primo motivo è articolato in tre profili che riguardano l’interpretazione della missiva del Comune di Lamezia Terme datata 13 maggio 1992.
Sotto un primo aspetto si denuncia: Omesso esame di un fatto decisivo costituto dal tenore letterale della lettera del maggio 1992 che recava nell’oggetto l’indicazione “liquidazione indennità, Invito stipula di convenzione” e che conteneva anche l’avvertimento ai destinatari che “non presentandosi personalmente o a mezzo di legale rappresentate, la relativa somma sarà depositata su libretto bancario”: da ciò i ricorrenti desumono la valenza interruttiva della prescrizione della missiva.
Sotto un secondo aspetto si denuncia: Violazione degli artt. 115,116 c.p.c.; degli artt. 1324,1362 c.c. e segg.; degli artt. 2944 e 2720 c.c.. I ricorrenti lamentano la violazione dei principi di disponibilità e valutazione delle prove, delle norme interpretative del contratto applicabili agli atti unilaterali e delle disposizioni circa l’interruzione della prescrizione per effetto del riconoscimento da parte di colui contro il quale è fatto valere.
Sotto un terzo aspetto si denuncia: Nullità della sentenza per assenza di motivazione, sempre in merito alla negata valenza probatoria della missiva del 1992.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2943 c.c., in tema di interruzione della prescrizione da parte del titolare del diritto e dell’art. 42 Cost..
Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere prescritto il diritto azionato sulla considerazione che nei precedenti giudizi avevano richiesto il pagamento di somme a titolo risarcitorio e che la differente causa petendi ed il differente petitum non potevano far ritenere che tale domanda avesse agito con effetti interruttivi rispetto alla diversa istanza di determinazione e pagamento del corrispettivo/indennità di esproprio, adottando in tal modo una interpretazione formalistica.
Sostengono che, nel caso di specie, ricorreva l’effetto interruttivo della prescrizione perchè il giudizio teso ad ottenere il risarcimento del danno, conseguente alla richiesta di nullità della convenzione di cessione, costituiva chiara ed inequivoca espressione della volontà di conseguire il dovuto ristoro patrimoniale cui l’amministrazione era tenuta in ragione della vicenda ablativa per la perdita del diritto dominicale subito dai privati e che l’odierna azione era conseguenza logico/giuridica rispetto all’affermata validità della cessione ed al conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
4. L’esame del secondo motivo, che va accolto, risulta prioritario.
5. Come è noto, la proposizione di una domanda giudiziale ha effetto interruttivo permanente della prescrizione, in ragione del combinato disposto dell’art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., comma 2, effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisca il giudizio decidendo il merito o eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale (da ultimo, Cass. Sez. U. n. 7761 del 09/04/2020).
L’effetto interruttivo della prescrizione dovuto alla proposizione di domanda giudiziale si estende a tutti i diritti da essa coinvolti o che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, alla vicenda cui essa inerisce, vale a dire che costituiscano il logico sviluppo di un dato presupposto necessario (Cass. n. 14427 del 07/06/2013; Cass. n. 34154 del 20/12/2019).
La decisione impugnata ha negato che tra la prima azione promossa dai ricorrenti per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria ed il risarcimento del danno per la vicenda ablativa, conclusasi con esito negativo, e la successiva domanda giudiziale di corresponsione, proprio sulla base della oramai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione, della differenza sulla definitiva indennità di esproprio in relazione al valor delle aree occupate, con rivalutazione ed interessi, vi fosse uno stretto collegamento, rimarcando la differenza tra le domande proposte e l’oggetto dei rispettivi giudizi.
Tale conclusione non può essere condivisa.
La decisione impugnata contrasta con il consolidato orientamento espresso da questa Corte proprio in tema di espropriazioni per pubblica utilità, secondo cui, quali che siano le modalità e gli istituti attraverso cui l’Amministrazione espropriante pervenga all’acquisizione dell’immobile privato – autoritativamente mediante decreto di esproprio, contrattualmente mediante cessione volontaria, ovvero in modo anomalo attraverso la sua irreversibile trasformazione – l’obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall’art. 42 Cost., comma 3, con la conseguenza che, allorquando il procedimento ablativo si sia di fatto esaurito mediante occupazione espropriativa ed all’obbligazione dell’espropriante di corrispondere l’indennità di espropriazione, ovvero il prezzo della convenuta cessione volontaria, subentri quella del risarcimento del danno corrispondente all’intero valore venale dell’immobile ablato, è sufficiente ad interrompere la prescrizione del credito risarcitorio derivante dalla perdita del diritto dominicale, ai sensi dell’art. 2943 c.c., che il proprietario faccia comunque valere il proprio diritto al ristoro patrimoniale dovutogli in conseguenza della vicenda ablativa, e che il relativo atto contenga l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire un’intimazione o richiesta scritta di pagamento del corrispettivo collegata con la suddetta vicenda, pur se impropriamente denominata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3700 del 14/2/2008; Cass. n. 18858 del 15/09/2011; in riferimento ad atti interruttivi ascrivibili alla P.A., Cass. n. 923 del 16/01/2013). In particolare, nella fattispecie esaminata da Cass. n. 3700/2008 è stata riconosciuta efficacia interruttiva alla richiesta, avanzata dei proprietari nel corso di una occupazione divenuta illegittima per mancata emissione del decreto di espropriazione nei termini di legge, di versamento del prezzo di una progettata cessione volontaria del fondo e dell’indennità di occupazione anche se non accompagnate dalla formulazione di un’esplicita richiesta del quantum risarcitorio corrispondente all’occupazione acquisitiva.
Nel caso in esame – che pure vede sostanzialmente invertiti i termini della questione rispetto a quella esaminata da Cass. n. 3700/2008, perchè i ricorrenti prima avanzarono la domanda risarcitoria e poi quella per la corresponsione dell’indennità di esproprio – è pacifico che la vicenda ablativa, attorno alla quale hanno ruotato le due azioni, sia la stessa, perchè hanno riguardato la medesima perdita di beni immobili e la medesima vicenda storica e fattuale: nel corso della prima azione il ristoro era stato chiesto a titolo di risarcimento, propugnando la nullità della cessione volontaria; nel corso della seconda azione il ristoro è stato chiesto in diretta conseguenza del definitivo accertamento della validità della cessione che ha determinato il trasferimento della proprietà alla RA., a titolo di differenza sulla definitiva indennità di esproprio.
Alla luce degli anzidetti principi, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Catanzaro, si deve affermare che la azione prioritariamente promossa era sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto fatto valere con la seconda, perchè le due azioni erano volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che la differenza tra il petitum e la causa petendi rispettivamente espressi assumesse nel caso di specie il decisivo valore attribuitole dalla Corte catanzarese.
6. L’esame del primo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.
7. In conclusione va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la sentenza impugnata va cassata e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
– Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021