Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36580 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16589/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria Sottotetti, con domicilio eletto presso l’Avv. Massimo Martoriello, in Roma, Via Monte Zebio n. 22, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1928/12/16, depositata in data 5 aprile 2016, notificata il 3 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con un motivo, la sentenza della CTR in epigrafe che, a seguito di riassunzione per la cassazione con rinvio della precedente sentenza n. 86/32/2012 della CTR, di conferma della sentenza n. 139/44/2011 della CTP di Milano, annullava la cartella di pagamento emessa per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2004 per la mancata notificazione del pregresso avviso di accertamento.

La contribuente resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 8, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per aver la CTR ritenuto la notifica dell’avviso di accertamento, effettuata a mezzo posta, invalida per l’omesso deposito del plico presso la casa comunale, adempimento che, pur erroneamente indicato nella relata, non era necessario, mentre era stato regolarmente effettuato e documentato l’invio del CAD per l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Nella vicenda in giudizio è la stessa CTR che attesta che “dalla documentazione agli atti si riscontra che la notifica è avvenuta per posta e non tramite ufficiale giudiziario”.

Trovano quindi applicazione l’art. 149 c.p.c., e, specificamente, la L. n. 890 del 1982, art. 8, secondo il quale, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo, “il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito (…) è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso – di comunicazione di avvenuto deposito” (CAD) “in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (…)”.

In questa ipotesi nei confronti del destinatario la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

2.2. Ne deriva che il giudice d’appello, al fine di valutare se l’avviso fosse stato regolarmente notificato o meno, avrebbe dovuto verificare se fossero stati adempiute le attività necessarie per il perfezionamento della notifica così eseguita, ossia se, in assenza del destinatario (come nella specie), fosse: stato effettuato il deposito presso l’ufficio postale; stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito presso l’ufficio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; regolarmente perfezionata l’attività, con il ritiro della raccomandata (nel rispetto di quanto precisato da Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021) ovvero con la maturazione della compiuta giacenza.

La CTR, invece, si è soffermata su un elemento – ossia l’omesso deposito del plico presso la casa comunale – estraneo alla fattispecie normativa, così cogliendo una incongruità della sentenza di primo grado ma senza effettuare, tuttavia, la doverosa verifica di merito sulla ritualità e compiutezza della notifica effettivamente svolta.

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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