LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5752/2019 proposto da:
B.R., B.C., G.Z., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO ALESSI, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELANGIOLO PANEBARCO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2574/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 9/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/4/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dell’8/11/2018 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dai sigg. G.Z., B.C. e R. in relazione alla pronunzia Trib. Arezzo n. 632 del 2016, di rigetto della domanda originariamente proposta nei confronti della società Sara Assicurazioni s.p.a. di risarcimento del danno subito in ragione della “negligente attività gestoria del sinistro mortale del *****”, nonché di condanna “al versamento diretto in favore degli attori” di “somma… rimasta fuori massimale ed ancora dovuta ai sigg.ri M. e Ri.”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la G.Z. e i B. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Sara Assicurazioni s.p.a..
Con conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, conv., con modif. nella L. n. 176 del 2020, del 24/3/2021: il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2909 c.c., art. 346 c.p.c..
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ravvisato una “domanda di mala gestio propria” che invero “non fu proposta”.
Lamentano che “effettivamente in sede di precisazione delle conclusioni potrebbe ravvisarsi una domanda di mala gestio propria del B., ma essa, diversamente da quanto affermato dalla Corte, era inammissibile e posto che le altre parti in causa (Sigg.ri N. e la Sara Assicurazioni stessa) dichiararono espressamene di non accettare il contraddittorio su qualunque eventuale domanda nuova…, non fu mai analizzata, né tanto meno decisa dal giudice con la sentenza 273/2005, con conseguente mancanza di giudicato sulla questione”.
Con il 2 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112, art. 346 c.p.c..
Si dolgono che “anche nella denegata ipotesi chela domanda di mala gestio propria fosse stata ritualmente proposta… nessun obbligo di impugnare la sentenza n. 273/2005 sussisteva a carico dl B. con la conseguenza che essa non fu decisa dal Tribunale, con conseguente esclusione del passaggio in giudicato di tale questione”.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fondano le suindicate mosse doglianze facendo riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito inammissibilmente limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Nei suindicati inammissibili termini essi censurano in particolare l’interpretazione della domanda dai giudici di merito operata nell’esplicazione dei loro poteri (secondo cui la domanda come dall’odierna controricorrente formulata nel giudizio di primo grado “da parte del B.” fosse volta ad “ottenere la condanna della compagnia assicuratrice oltre il limite del massimale”, in quanto in considerazione del relativo tenore (“la SARA nella denegata ipotesi che il quantum dovesse superare il massimale di polizza è tenuta a corrispondere la somma in eccedenza atteso che gli attori durante l’istruttoria si erano dichiarati disposti ad accettare detto massimale a transazione stralcio di ogni pretesa”), non potendo invero “ritenersi domanda nuova e in quanto tale inammissibile” la relativa formulazione in sede di precisazioni delle conclusioni, costituendo essa “piuttosto la ridefinizione di quella iniziale alla luce dell’istruttoria e della trattazione tutta della causa, nella quale il tema del superamento del massimale ha trovato ingresso con conseguente svolgimento del contraddittorio”), ponendo a fondamento della mossa doglianza la “precisazione delle conclusioni” e le asseritamente espresse dichiarazioni delle “altre parti in causa (Sigg.ri N. e la Sara Assicurazioni stessa)… di non accettare il contraddittorio su qualunque eventuale domanda nuova”, e la conseguente statuizione di rigetto della domanda orginariamente proposta in ragione del rilevato giudicato per omessa impugnazione di tale statuizione del giudice di prime cure da parte del B., rimasto in sede di gravame contumace.
A tale stregua, non essendo sufficienti affermazioni come nella specie apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851), essi non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dagli odierni ricorrenti non idoneamente censurati e la mossa doglianza si appalesa in realtà inammissibilmente formulata in termini di relativa mera contrapposizione.
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte (quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata: cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), ovvero allorquando la S.C. è (pure) “giudice del fatto” (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, più recentemente, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass., 28/7/2017, n. 18855; e, da ultimo, Cass., 16/3/2021, n. 7278), giacché come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (cfr., con particolare riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 8978; in ordine del giudizio di rinvio, Cass., 11/3/2021, n. 6832; Cass., 20/4/2020, n. 7958; Cass., 26/9/2017, n. 22333; relativamente al giudizio di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., Cass., 28/7/2017, n. 1885), in tali ipotesi preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile esaminarne la fondatezza, sicché esclusivamente nell’ambito di tale valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.
Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. Raddoppio dei c.u..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021