Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.36644 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20150/2019 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCO LUIGI GIROLAMO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI VULCANO;

– ricorrente –

e contro

CO MI EDIL DI M.D. E M.M. SNC;

– intimati –

nonché da:

CO MI EDIL DI M.D. E M.M. SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 30, C/O LEGALCOMTELEMATICA, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BUX, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale e controricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell’avvocato ROCCO LUIGI GIROLAMO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI VULCANO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1876/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO

che:

1. P.L., con atto notificato il 24 giugno 2019, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1876/2016, pubblicata il 6 novembre 2018, notificata telematicamente il 26 aprile 2019, affidato a due motivi, illustrati da memoria. La controricorrente Co.Mi.Edil di M.D. e M.M. s.n.c., propone a sua volta ricorso incidentale, notificato il 10 ottobre 2019, affidato a due motivi, illustrati da memoria. P.L. ha notificato controricorso avverso ricorso incidentale. La controversia è stata discussa in sede di adunanza camerale fissata ex art. 380 bis.1 c.p.c.

2. Per quanto qui di interesse, la Corte d’ appello di Bari, respingendo l’appello principale di P.L., ha confermato la riduzione nel minore importo di Euro 30.00,00, operata dal Tribunale di Bari, di quanto dal medesimo maggiormente preteso in forza di una clausola penale per il ritardo nella esecuzione delle opere descritte in un accordo transattivo stipulato tra le parti l’11.7.2002, e ha confermato il rigetto delle ulteriori domande svolte in via incidentale dalla società convenuta, intese ad ottenere l’annullamento del contratto di transazione per vizio di volontà (violenza) in cui è racchiusa la clausola penale fatta valere da P.L..

3. Con la transazione de qua la società si era impegnata ad eseguire a proprie cure e spese alcune opere indicate nell’accordo, oggetto di una lite pregressa collegata a un complesso rapporto di appalto e di vendita stipulato tra le parti (quali la rimozione e sostituzione, con altro adeguato manufatto, del cancello di accesso ad area di proprietà esclusiva, la rimozione e recinzione e rifiniture ermetiche di una botola di accesso al piano interrato, la realizzazione di recinzione della all’area al piano terreno di proprietà esclusiva del P.), con previsione di una penale per il ritardo, convenuta nella somma di Euro 100 al giorno – indicata come giudizialmente irriducibile – per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle opere, a valere dal 1 ottobre 2002 fino al soddisfo, tuttavia in tesi mai eseguite. Nell’atto transattivo, inoltre, era stato convenuto il passaggio di proprietà di ulteriori porzioni dell’immobile costruito dalla società appaltatrice a favore di P., non incluse nel precedente contratto stipulato tra le parti, sottoposto alla condizione sospensiva di corretta esecuzione dei lavori dati in appalto alla società.

4. P.L. aveva agito innanzi al Tribunale di Bari per ottenere, a fronte dell’inadempimento della società, oltre l’importo convenuto a titolo di penale, all’epoca ammontante in circa Euro 370.000,00; la condanna della società costruttrice al pagamento della somma di Euro 5.164,57 pattuita nella transazione a titolo di rimborso delle spese di giudizio; l’accertamento della sottoscrizione tra le parti di tre scritture private relative alla compravendita, parte dell’accordo di transazione, nonché l’ordine alla Conservatoria dei registri immobiliari di ***** di integrare le precedenti scritture con aggiunte e precisazioni inerenti alla indicazione degli immobili. La società convenuta si era costituita proponendo domanda riconvenzionale volta a ottenere l’annullamento dell’atto di transazione per difetto di rappresentanza, per vizio del consenso e, in via subordinata, la sua rescissione perché concluso in stato di bisogno o pericolo ai sensi dell’art. 1447 c.c., oltre il danno alla reputazione, posto che il P. aveva ritenuto di non rilasciare la dichiarazione di perfezionamento dei lavori a regola d’arte, posta quale condizione sospensiva del passaggio di proprietà dell’immobile costruito sul terreno di sua proprietà, oggetto di permuta.

5. Nelle successive memorie di cui all’art. 183 c.p.c., la convenuta aveva dedotto la nullità della transazione per vizi di forma, per lite temeraria, e per carenza di reciprocità delle concessioni.

6. Istruita la causa con prove testimoniali e consulenza tecnica, il Tribunale di Bari aveva rigettato le domande riconvenzionali della convenuta tendenti a invalidare la transazione e, accogliendo in parte la domanda attorea, aveva condannato la società convenuta ad eseguire le opere previste al punto 1, lettere a, b, c, dell’atto di transazione in questione, nonché condannato la società appaltatrice al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 30.000 a titolo di penale, ridotta rispetto all’ammontare indicato pro-die.

7. La Corte d’appello, sull’appello principale del P. e su quello incidentale della società convenuta, ha deciso nei termini anzidetti, oggetto di impugnazione.

CONSIDERATO

che:

Ricorso principale di P.L.:

8. Con il primo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1382-1384 c.c., in relazione alla operata riduzione in via equitativa della penale da parte del giudice. Si deduce che la Corte d’appello di Bari, nel ridurre officiosamente la penale ex art. 1384 c.c., avrebbe erroneamente ritenuto congruo il contenimento della penale nella misura di Euro 30.000, stipulata per il caso del ritardo nell’inadempimento, senza avere adeguatamente considerato, da un lato, che l’obbligazione a carico dell’impresa non era mai stata eseguita, e che, dall’altro, l’ammontare della penale non poteva essere ritenuta manifestamente eccessiva, tenuto conto dell’interesse del creditore all’adempimento delle esecuzione delle opere alla data della stipulazione del contratto, rimaste ineseguite sino alla data della sentenza.

9. La società controricorrente deduce l’inammissibilità del motivo, non denunciante un vizio di violazione di legge, bensì un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella norma non adeguatamente dedotto, la prospettazione ottenendo al merito della causa con riguardo alla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento. Inoltre deduce la carenza di interesse del ricorrente a impugnare, essendo mancata l’impugnativa della statuizione in cui il giudice ha ritenuto come definitivo l’inadempimento.

10. Quanto al rilievo preliminare della controricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse del creditore a far valere la penale per il ritardo, non essendo stato impugnato il capo della pronuncia relativo all’accertamento della definitività dell’inadempimento, l’eccezione non ha pregio perché il motivo deduce l’errata valutazione dell’interesse del creditore, calcolato in rapporto al valore dell’opera da eseguire, e sino ad oggi non eseguita, sulla base della penale per il ritardo su cui si è pronunciata la Corte. Pertanto la valutazione sull’inadempimento definitivo, pur effettuata dalla Corte, si pone quale obiter dictum non dirimente, non avendo in concreto inciso sulla valutazione del diritto del ricorrente a ottenere una penale per il ritardo, sulla base della clausola stipulata.

11. Ciò posto, la censura mossa dal ricorrente è inammissibile perché tende a colpire una valutazione svolta dal giudice nell’ambito dei poteri equitativi di riduzione della penale, tenendo conto degli interessi sottesi alla pattuizione, come tale insindacabile.

12. Con il ricorso per cassazione, difatti, la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).

13. E, oltretutto, ius receptum che l’apprezzamento in ordine all’eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, nonché alla misura della riduzione equitativa, rientra pel potere discrezionale del giudice di merito, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente basato sulla valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento con riguardo all’effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito (cfr. fra tante: Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17731 del 07/09/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12826 del 2004Cass. 23.5. 2002, n. 7528; 14.4.1994, n. 3475).

14. Pertanto, anche l’esercizio di tale potere discrezionale da parte del giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti collegati alla motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23750 del 2018).

15. Ne’ ha rilievo l’osservazione secondo cui la somma ridotta non terrebbe conto dell’interesse concreto all’utilizzo dell’opera, rimasta ancora ineseguita, e sarebbe più prossima all’interesse del debitore di non venire eccessivamente onerato rispetto al valore della prestazione, per inferirne l’ingiustizia della riduzione della penale in una quota fissa, anziché pro-die, trattandosi di valutazione squisitamente di merito, esorbitante dal controllo di legittimità rimesso a questa Corte, che non ha il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della decisione, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito nell’effettuare la riduzione in base agli interessi sottesi al rapporto contrattuale.

16. Ed invero, nel caso specifico, il giudice di merito ha giustificato, con ampia e adeguata motivazione, la riduzione equitativa della penale, proprio in considerazione dell’esigenza di ristabilire un equilibrio tra le diverse prestazioni, sull’assunto che la perdurante ritardata esecuzione dell’opera convenuta costituisse per il creditore un indubbio vantaggio compensativo grazie alla penale fissata, indipendentemente dall’allegazione di eventuali altri danni, giudicando che tale vantaggio, tuttavia, dovesse rimanere in equilibrio rispetto al valore della controprestazione non eseguita; pertanto, ha considerato che i parametri in base ai quali operare la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c., fossero la valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento e la effettiva incidenza dello stesso sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente dalla rigidità ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito; e che il contemperamento degli interessi contrattuali contrapposti, da valutarsi quale criterio di riduzione, dovesse essere, in pari tempo, tale da non pregiudicare il creditore e funzionale ad assicurare comunque almeno la stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora il contratto fosse stato adempiuto, richiamando precedenti di questa Corte (tra cui Cassazione sezione seconda 1 luglio 2009 numero 15468); ha precisato, poi, che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello nel quale viene chiesto il pagamento, sicché ove essa risulti adeguata all’interesse del creditore all’adempimento con riguardo al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l’eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l’interesse del creditore o l’entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell’inadempimento.

17. Per tale via ha concluso che “l’interesse può misurarsi innanzitutto nel valore delle opere pretese come calcolate dal CTU in poco più di Euro 12.000, rispetto al quale ogni ulteriore interesse prospettato sul danno convenzionalmente calcolato nella penale deve essere allegato e documentato. Il contenimento in Euro 30.000 della penale in virtù del potere ufficioso del giudice appare congruo, né può invocarsi dopo la sentenza l’ulteriore e perdurante inadempimento, giacché la determinazione nella sentenza di primo grado sancisce la definitività dell’inadempimento della parte, tanto da tradursi in ordine alla ad adempiere, suscettibile di esecuzione forzata. Di contro una ulteriore riduzione non pare doversi accordare alla stregua di contrapposti interessi delle parti” (cfr. sentenza, p. 17).

18. E’ di tutta evidenza, pertanto, come il motivo tenda a colpire una valutazione di merito operata secondo equità, sulla base dei criteri indicati dalla giurisprudenza in relazione alla valutazione degli interessi sottesi al contratto. La valutazione effettuata, pertanto, è insindacabile, per i motivi anzidetti.

19. Con il secondo motivo si deduce “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1383,1322 c.c. e art. 1382 c.c., comma 2”, laddove la Corte d’appello di Bari non pronunciandosi sul diritto a ottenere il pagamento della penale fino all’effettivo adempimento, avrebbe violato l’autonomia contrattuale delle parti nella predeterminazione negoziale del danno da ritardo, da considerarsi del tutto svincolato dall’onere della prova. In tal senso si deduce che mancherebbe una pronuncia della Corte d’appello su un motivo specifico di impugnazione al riguardo. Si deduce che la sentenza d’appello, a pagina 17, avrebbe condiviso il giudizio di definitività dell’inadempimento dedotto dalla parte appellante, tale da tradursi in una necessità in ordine alla stessa di ottenere l’adempimento della esecuzione delle opere convenute, suscettibile di esecuzione forzata.

20. La controricorrente controdeduce l’inammissibilità o infondatezza del motivo trattandosi della prospettazione di una violazione di diritto sostanziale, e non processuale, nonché la violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente sostiene di avere chiesto sin dall’origine la condanna della impresa all’adempimento e al pagamento della penale sino alla cessazione dell’inadempimento, omettendo però di indicare in quale luogo processuale la domanda sarebbe stata così articolata, nonché le modalità effettuale della pretesa articolazione. Sicché non sarebbe stata indicata e localizzata la pretesa in merito alla quale la Corte di merito non si sarebbe in tesi pronunciata.

21. Quanto all’eccezione di inammissibilità del secondo motivo per carenza del requisito di autosufficienza, essa si rivela fondata, con assorbimento di ogni altra questione: nel ricorso manca la trascrizione del motivo di appello in relazione al quale la Corte non si sarebbe pronunciata sul punto relativo alla mancata quantificazione del danno secondo il criterio indicato nella clausola pro-die, con relativa localizzazione del motivo in riferimento al quale si denuncia l’omessa pronuncia sul punto.

22. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005).

23. Le censure, in effetti, risultano troppo generiche e astratte per consentirne una piena valutazione in sede di giudizio di legittimità, laddove il principio di autosufficienza di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 6, richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata. Difatti, in forza dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio patito dalla parte, sicché l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata: nel valutare tutti questi aspetti, dunque, è necessario valutare la domanda per come inizialmente proposta unitamente all’atto processuale in cui è rinvenibile (Cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19985 del 10/8/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/7/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11501 del 17/5/2006).

24. Pertanto, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

25. Pertanto il motivo è inammissibile non essendo integrato il requisito di sufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, per renderlo scrutinabile.

Ricorso incidentale di Co.Mi.Edil:

26. Con il primo motivo l’impresa convenuta adduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1436 e 1438 c.c., per errore di sussunzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La società ricorrente in via incidentale, pur condividendo l’interpretazione delle norme data dalla Corte, denuncia il vizio di sussunzione per essersi negata la possibilità di applicarle a una fattispecie conforme allo schema normativo, poiché ricorrerebbe il requisito della enormità ed ingiustizia del vantaggio conseguito dall’attore ricorrente in forza della transazione, in relazione alla quale oltre alla esecuzione delle opere da parte dell’impresa, la società sarebbe stata indotta a rinunciare al saldo prezzo di un appartamento, a stipulare il trasferimento gratuito di altri beni con indebito vantaggio dell’attore di divenire proprietario quasi a costo zero di beni immobili che a nessun titolo la società era obbligata a trasferirgli, se non sotto la minaccia di non rilasciare la dichiarazione liberatoria per il perfezionamento della permuta immobiliare.

27. In particolare, si censura il passaggio motivazionale con il quale la Corte ha ritenuto che l’effetto traslativo di ulteriori beni, rispetto a quelli inizialmente concordati, benché riguardasse rapporti diversi da quello inerente alla iniziale pretesa e alla contestazione delle parti portata in giudizio, non avrebbe mutato la natura di transazione del contratto, né innovato rispetto al rapporto in contestazione precedente, essendo la volontà delle parti orientata dal fine di consentire lo sblocco della situazione che impediva il passaggio di proprietà a causa della inesatta esecuzione delle opere da parte dell’impresa.

28. In proposito vale il principio per cui la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (Cass. Sez. U., Sentenza n. 25573 del 12/11/2020).

29. La censura in ordine alla riconducibilità negozio di transazione al vizio della violenza o della minaccia di far valere un diritto, riguarda, piuttosto, una valutazione di merito incensurabile in questa sede e investe, nel caso specifico, l’interpretazione data dalla Corte di merito al contratto di transazione e al suo contenuto, ritenuto conforme alla volontà delle parti e meritevole di tutela, con giudizio insindacabile in questa sede; in ogni caso, la deduzione di errata sussunzione del negozio nella corretta cornice normativa descrittiva del vizio di volontà non si confronta con l’ampia motivazione resa a p. 9 della sentenza in ordine alla validità del contratto in questione, non denotando un vizio di volontà che in questa sede si vuole rimettere, inammissibilmente, in discussione.

30. Pertanto, non essendo stato ravvisato il vizio di volontà, la ricorrente in questa sede vorrebbe indurre, per altra via, il giudice di legittimità a svolgere un inammissibile riesame della valutazione di merito.

31. Con il secondo motivo si deduce la nullità per violazione di norme del procedimento – art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 12 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, sull’assunto che da nessun elemento di causa potrebbe ricavarsi che il ricorrente avesse un interesse alla puntuale esecuzione delle opere, oggetto della penale per il ritardo, rimaste ineseguite, posto che un effettivo interesse dell’attore all’adempimento risulterebbe incompatibile con la possibilità di ottenere una penale in misura così cospicua, comunque corrispondente a più del doppio del valore dell’opera. Tale deduzione sarebbe, in tesi, oggetto di una specifica eccezione svolta nella comparsa di costituzione. Si deduce, in ultimo, che l’impossibilità di accedere con l’auto nel cortile e l’esposizione al rischio di accesso di terzi nel cortile di proprietà sarebbero tutte tardive considerazioni, prive del requisito di attualità ed estranee all’economia del contratto di transazione, posto che la controparte avrebbe avuto l’onere di dimostrare di avere un interesse concreto specifico, meritevole di tutela, a che i lavori per cui è causa fossero improrogabilmente eseguiti entro il termine contrattuale del 30 settembre 2002. Si deduce in proposito che il creditore dovrebbe essere posto nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato il debitore se avesse esattamente adempiuto e che la pattuizione della penale sarebbe stata valida solo se non avesse comportato un risarcimento eccessivo in rapporto al predetto danno.

32. Il motivo è inammissibile perché intende censurare la valutazione della clausola penale, ritenuta incongrua rispetto al valore delle opere che andava a tutelare, e non si qualifica quale un vizio di apparenza o perplessità della motivazione, alla luce dell’ampia motivazione resa dalla Corte. E’ appena il caso di accennare al fatto che la censura è inammissibile in quanto riguarda, piuttosto, una diversa interpretazione delle circostanze di fatto che sono state tutte osservate con corretti criteri, bilanciando gli opposti interessi delle parti, con valutazione finale in questa sede insindacabile, non assume pertanto (Ndr: testo originale non comprensibile) un’apparenza di motivazione nei termini indicati nell’art. 132 c.p.c., n. 4, non avendo le osservazioni della Corte quel grado di astrattezza tale da rendere la motivazione del tutto apodittica o astratta rispetto alla fattispecie osservata (v. motivazione sopra citata al p. 1 nei suoi tratti essenziali con riguardo al primo motivo del ricorso principale).

33. Conclusivamente il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili; le spese del giudizio di cassazione, attesa la reciproca soccombenza, compensate tra le parti il contributo unificato va posto a carico di entrambe le parti, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale;

compensa tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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