Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36658 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 38057-2019 proposto da:

ELEBER DI O.M. & C. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO n. 23, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSTINIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA RODELLA;

– ricorrente –

A.S., erede di A.V. e F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN DOMENICO ROMAGNOSI n. 1/B, nello studio dell’avv. ALESSANDRO VELLA, e rappresentata e difesa dall’avv. EDDA GRASELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4491/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 20.2.2003 A.V. e F.G. evocavano in giudizio Eleber di B.G. & C. S.n.c. innanzi il Tribunale di Vicenza, invocando la condanna della convenuta ad eseguire le opere occorrenti ad eliminare i vizi dell’immobile che la stessa aveva venduto agli attori giusta atto dell'***** a rogito del notaio P. in *****, nonché al risarcimento dei danni cagionati ai beni personali degli attori, quantificabili in Euro 30.987,41 ed alla restituzione di alcune spese sostenute dagli attori per ovviare alla carenze del bene compravenduto.

Nella resistenza della convenuta, che eccepiva la prescrizione e decadenza degli attori dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando la Eleber al pagamento in favore degli attori delle somme ritenute congrue per eliminare i vizi riscontrati nell’alloggio compravenduto.

Interponeva appello avverso detta decisione Eleber di B.G. & C. S.n.c. e la Corte di Appello di Venezia, con la decisione impugnata, n. 4491/2019, emessa nella resistenza degli appellati, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Eleber di O.M. & C. S.a.s., affidandosi ad un solo motivo.

Resiste con controricorso A.S., erede di A.V. e F.G..

Non risultano depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c..

Accoglimento dell’unico motivo di ricorso.

La Corte di Appello di Venezia, respingendo il gravame proposto dalla società odierna ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale di Venezia che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno, proposta da A.V. e F.G. in relazione alle infiltrazioni interessanti il locale cantina di pertinenza dell’immobile che gli attori avevano acquistato dalla Eleber Sas. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno valorizzato, ai fini della tempestività dell’azione ex art. 1495 c.c., il fatto che l’ A., in sede di interrogatorio, avesse confermato che la cantina era stata consegnata asciutta a novembre del 2001, e che i successivi fenomeni infiltrativi si erano manifestati alla fine del mese di febbraio 2002, ed avevano considerato l’azione tempestiva facendo riferimento alla data di scoperta del vizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Eleber Sas affidandosi ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione dell’art. 1495 c.c., perché, a fronte delle dichiarazioni rese dall’ A. circa il momento della consegna della cantina di cui è causa (novembre 2001), la tempestività dell’azione avrebbe dovuto essere valutata con riferimento a detto momento, e non invece alla dai a – successiva – di scoperta del vizio.

La censura è fondata, alla luce dei precedenti di questa Corte secondo cui “In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c., per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell’art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4826 del l’S/02/2019, Rv. 652693; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11037 del 05/05/2017, Rv. 643894; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26967 del 15/12/2011, Rv. 620701). E’ invece del tutto irrilevante la data, anche successiva, in cui il vizio sia stato scoperto”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando altresì che la consegna del bene è avvenuta a seguito della stipula del preliminare e prima della stipula del definitivo, sottoscritto dalle parti solo in data *****. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di contratto preliminare, la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo, non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione, presupponendo l’onere della tempestiva denuncia l’avvenuto trasferimento del diritto, sicché il promissario acquirente, anticipatamente – rimesso nella disponibilità materiale del bene, risultato successivamente affetto da vizi, può chiedere l’adempimento in forma specifica del preliminare, ai sensi dell’art. 2932 c.c., e contemporaneamente agire con l’azione “quanti minoris” per la diminuzione del prezzo, senza che gli si possa opporre la decadenza o la prescrizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9953 del 27/05/2020, Rv. 657754; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7584 del 15/04/2016, Rv. 639308; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 477 del 14/01/2010, Rv. 612378; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10148 del 26/05/2004, Rv. 573173). Nella specie, poiché la citazione introduttiva del giudizio di prime cure è stata notificata il 20.2.2003, e quindi successivamente al decorso del termine annuale dalla consegna del bene, a titolo di possesso (*****), l’azione risulta comunque tardiva.

Il ricorso va di conseguenza accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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