LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10205-2020 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO n. 32, presso lo studio dell’avvocato CARLO TOTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO DI RENZO MANNINO;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI PESARO URBINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 240/2019 del GIUDICI DI PACE di PESARO, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 17.4.2019 P.S. e Trend S.r.l. proponevano opposizione avverso il verbale n. 8/2019 emesso nei loro confronti della Guardia di Finanza, Compagnia di *****.
Con sentenza n. 240/2019 il Giudice di Pace di Fano dichiarava inammissibile il ricorso.
Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione P.S. e Trend S.r.l., affidandosi a due motivi.
La Prefettura di Pesaro Urbino, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
P.S. e Trend S.r.l. propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 240 del 2019, con la quale il Giudice di Pace di Pesaro ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso un verbale di accertamento di violazione al codice della strada, in quanto il medesimo era già stato oggetto di impugnazione innanzi il Prefetto territorialmente competente. Il ricorso è inammissibile, in quanto diretto avverso sentenza suscettibile di essere impugnata mediante proposizione di appello”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi. Il fatto che il Giudice di Pace abbia omesso la lettura della sentenza in udienza, trattando la causa alla stregua di un giudizio di cognizione ordinaria, non sposta il decisivo rilievo che il vizio avrebbe dovuto essere denunciato mediante proposizione dell’appello, e non con ricorso diretto in Cassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021