Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36666 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13619-2019 proposto da:

*****, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE REVOLTELLA, 35, presso lo studio dell’avvocato DANILO DE ANGELIS, che lo rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****, in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6789/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. Il ***** impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Roma, accogliendo il gravame di Roma Capitale, ha riformato l’impugnata sentenza di primo grado dell’avviso che il Condominio non fosse tenuto alla corresponsione del Cosap relativo alle griglie e alle intercapedini poste lungo il perimetro del fabbricato e ne chiede la cassazione sulla base di sette motivi di ricorso cui replica l’intimata con controricorso.

Memorie di parte ricorrente ex art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – alla cui disamina non si frappone la pregiudiziale opposta dalla resistente poiché l’estensione impressa dal ricorrente ai motivi di ricorso non ne pregiudica la comprensibilità -inteso a censurare l’impugnata decisione laddove questa aveva respinto l’eccezione di giudicato malgrado il precedente costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 20433/14 che aveva escluso la debenza del canone in relazione ad altra annualità, è fondato e merita accoglimento.

3. La Corte d’Appello si è espressa nei riferiti termini sul presupposto che “e’ pacifico che la debenza dei rispettivi canoni riguarda periodi differenti”.

L’argomento non ha pregio.

E’ convinzione, che questa Corte ha già reiteratamente affermato anche in riferimento alla specie in esame (Cass., Sez. V, 8/10/2020, n. 21654; Cass., Sez. V, 24/02/2020, n. 4845; Cass., Sez. IL 31/10/2019, n. 28148) e che si legge segnatamente nella giurisprudenza della Sezione tributaria, più volte richiamatasi al principio dell’efficacia espansiva del giudicato, che “il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili” (Cass., Sez. V, 15/03/2019, n. 7417). In tale ipotesi, poiché il giudicato esterno investe gli elementi costitutivi della fattispecie provvisti di stabilità in quanto destinati a restare invariati nel tempo, l’efficacia di esso si espande oltre i limiti temporali a cui si riferisce l’accertamento ed “il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d’imputazione” (Cass., Sez. V, 22/02/2008, n. 4607).

4. Accogliendosi perciò il primo motivo, in ragione del quale i restanti motivi devono reputarsi assorbiti, e cassata conseguentemente l’impugnata sentenza, la causa va rinviata al giudice a quo onde accerti, se alla luce dell’enunciato principio di diritto nella specie siano ravvisabili elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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