Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36674 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19396-2020 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1866/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

P.F. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche in relazione all’anno 2012.

La commissione tributaria dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di lite.

Proposto appello dal contribuente limitatamente alla statuizione di compensazione delle spese processuali, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 23 giugno 2020, accoglieva il gravame e condannava la Regione Lazio al pagamento delle spese dell’intero giudizio, liquidate in complessivi Euro 250,00, di cui Euro 100,00 per il primo grado ed Euro 150,00 per il secondo grado.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 luglio 2020, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La Regione Lazio non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente – denunciando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, art. 4, e succ. mod. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 – censura la sentenza impugnata per avere liquidato le spese del primo grado di giudizio e del grado di appello in maniera omnicomprensiva e comunque in misura inferiore ai parametri stabiliti dal D.M. 5 aprile 2014, n. 55 del 2014 e succ. mod. senza alcuna motivazione. Il ricorso è fondato.

La CTR, invero, ha operato una liquidazione globale e omnicomprensiva delle spese di ciascun grado di giudizio, senza distinguere tra spese e compensi ed impedendo, in tal modo, alla parte di verificare i criteri di calcolo adottati; in tale liquidazione complessiva delle spese processuali, il giudice di appello non ha comunque tenuto conto dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod. con riguardo al valore della controversia, come si evince dall’esame delle voci e dei relativi importi riportati in ricorso sia in relazione al giudizio di primo grado sia in relazione a quello di appello. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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