Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36676 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10257-2019 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO N. 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 11, presso lo studio dell’avvocato RITA COLLELUORI, rappresentato e difeso dall’avvocato CHRISTIAN GIANGRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2206/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento relativi ad IMU per il 2012 e il 2013 in quanto il comune di Castiglione dei Pepoli gli aveva negato l’agevolazione prevista per l’abitazione principale in quanto il suo nucleo familiare era residente in altro Comune;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del comune di Castiglione dei Pepoli affermando che risulta provato che il nucleo familiare del contribuente non risiede anagraficamente né risiede abitualmente presso l’immobile oggetto di tassazione cosicché il contribuente – unico soggetto del nucleo familiare che vi risiede e abita stabilmente – non può invocare il diritto al riconoscimento dell’esenzione.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza deposita memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Castiglione dei Pepoli si costituiva con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, sostenendo che quando i coniugi risiedono in due Comuni diversi l’agevolazione relativa all’IMU spetterebbe per ciascuno dei suddetti immobili.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di ICI ed IMU, ai fini dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, come modif. dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b, per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative (in applicazione del principio, la Cassazione ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l’esenzione in favore di una coppia di coniugi non separata legalmente ma avente due distinte residenze anagrafiche, rispetto ad una delle quali un coniuge aveva fruito dell’esenzione in altro Comune: Cass. n. 21873 del 2020).

Inoltre in tema di IMU, secondo il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 2011, per quanto qui rileva, prevede che, al fine dell’esenzione dal pagamento di tale imposta, “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”: ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. D’altronde, quella in esame è norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, come costantemente affermato da questa Corte, (tra le molte, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 11 ottobre 2017, n. 23833; Cass. sez. 6-5, ord. 3 febbraio 2017, n. 3011) ed anche dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 novembre 2017, n. 242). Lo stesso principio interpretativo restrittivo deve applicarsi alla parte della citata disposizione che prevede che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Pertanto, ne consegue che non è consentita un’interpretazione di tale articolato normativo che pretenda di estendere l’agevolazione in esame alle ipotesi, come quella di specie, in cui i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in due distinti Comuni perché quello che consente di usufruire del predetto beneficio fiscale è la sussistenza del doppio requisito della comunanza della residenza e della dimora abituale di tutto il nucleo familiare nell’immobile per il quale si richiede l’agevolazione.

La Commissione Tributaria Regionale si è pertanto attenuta al principio di diritto sopra ricordato là dove – affermando che risulta provato che il nucleo familiare del contribuente non risiede anagraficamente né risiede abitualmente presso l’immobile oggetto di tassazione cosicché il contribuente (unico soggetto del nucleo familiare che vi risiede e abita stabilmente) non può invocare il diritto al riconoscimento dell’esenzione – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente dovesse pagare l’IMU per un immobile pur risiedendo in un Comune diverso da quello dell’altro coniuge occorrendo, per usufruire dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, che non solo uno dei coniugi ma anche l’intero nucleo familiare dimorino stabilmente e risiedano anagraficamente nel suddetto immobile.

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.400, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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