Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36678 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17807-2020 proposto da:

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 32, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ANDERLONI;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TORRI QUARTESOLO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA MARTIN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1033/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 04/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

la parte contribuente impugnava due avvisi di accertamento relativi ad IMU per gli anni d’imposta 2014 e 2015 emessi dal comune di Torri di Quartesolo ai fini del recupero dell’imposta dovuta in relazione a due immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria risolti anticipatamente relativamente ai quali il conduttore aveva restituito gli immobili solo alcuni anni più tardi e dunque era rimasto in possesso degli stessi per gli anni d’imposta di cui sopra;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello affermando che ai fini IMU, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva si determinana in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna dello stesso da parte dell’utilizzatore.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza deposita memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Torri di Quartesolo si costituisce con controricorso e in prossimità dell’udienza deposita memoria con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, là dove la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente: Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 418 del 2021).

La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove – affermando che ai fini IMU, con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva si determinana in capo alla società di leasing anche se la stessa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna dello stesso da parte dell’utilizzatore – ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) fosse tenuta al versamento dell’IMU pur nell’ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l’immobile.

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.300, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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