Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36694 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35739-2019 proposto da:

R.D.T.P.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO MERELLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

B.M., FLORENCE EXPERIENCE 2016 S.R.L.S. e F.D.E.G.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011 ex art. 15, R.D.T.P.A. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al C.T.U. B.M. emesso dal Tribunale di Firenze.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva l’importo delle spese non documentabili esposte dal C.T.U. nella sua notula da Euro 250 ad Euro 100.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.D.T.P.A., affidandosi a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza impugnata, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto di liquidazione del compenso dovuto al C.T.U. geom. B.M. a fronte dell’opera dallo stesso svolta in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ha ridotto l’importo delle spese non documentabili dovute all’ausiliario dall’importo di Euro 250, originariamente indicato nel decreto di liquidazione, alla minor somma di Euro 100.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione R.D.T.P.A. affidandosi a due motivi. Con il primo di essi lamenta che le spese riconoscibili al C.T.U. devono essere sempre documentate. Con il secondo, contesta che si possa configurare una presunzione dell’esistenza di spese non documentabili, a fronte di una espressa previsione di legge che impone la prova scritta delle spese eseguite dall’ausiliario.

Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono inammissibili a fronte del principio secondo cui “La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell’elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell’ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l’ausiliare si debba recare a cagione dell’incarico” (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636793). La misura delle spese forfetarie riconosciute dal giudice di merito, contenuta in Euro 100, appare peraltro in linea con il criterio generale del massimo contenimento, indicato nel precedente di questa Corte appena richiamato, che nel confermare una liquidazione di Euro 41,24 ha affermato trattarsi di richiesta “ammirevolmente modesta”. Ne’, del resto, parte ricorrente ha allegato alcun elemento a confutazione della congruità dell’importo riconosciuto dal Tribunale, limitandosi a contestare soltanto l’assenza di documentazione a sostegno degli esborsi”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il richiamo ai precedenti di questa Corte in essa contenuto, peraltro, non è puntuale, posto che l’ordinanza della seconda sezione, n. 17451 del 20/08/2020 (Rv. 658897) ha accolto il motivo con cui i ricorrenti avevano contestato l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione con la quale avevano lamentato, in sede di opposizione, la liquidazione, in favore del consulente tecnico d’ufficio, di talune spese non giustificate ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, poiché il provvedimento impugnato non conteneva, sul punto, alcuna motivazione rispetto alla puntuale censura espressa dagli odierni ricorrenti nella prima articolazione del primo motivo di opposizione. Mentre la sentenza della seconda sezione, n. 3024 del 07/02/2011 (Rv. 616775) si riferiva ad una ipotesi in cui la parte ricorrente aveva contestato che il Tribunale avesse preso in esame, ai fini della giustificazione delle spese anticipate dal consulente tecnico, giustificativi non tempestivamente prodotti in uno all’istanza di liquidazione del compenso.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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