LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15437-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ACEA LIQUIDATION AND LITIGATION SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3098/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva accolto il ricorso della Acea Reti e Servizi Energetici s.p.a contro l’avviso di classamento e la variazione del rendita di immobili della medesima contribuente.
Acea s.p.a., n. q. di mandataria di Acea liquidation and litigation s.r.l., già Elga Sud s.p.a., beneficiaria della scissione totale della Acea Reti e Servizi Energetici s.p.a., si è costituita con controricorso ed ha successivamente prodotto memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo e con il secondo motivo l’Ufficio deduce – in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, – la violazione e la falsa applicazione di norme processuali e l’omesso esame di un fatto, che la CTR avrebbe commesso nel ritenere inammissibile, in quanto tardivo, l’appello erariale.
Attesa la natura processuale della patologia denunciata con il primo motivo di ricorso ed essendo controversa anche la produzione, in appello, della distinta di spedizione della notifica a mezzo posta della relativa impugnazione, è necessario acquisire il fascicolo di merito.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo, previa acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021