LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2669-2020 proposto da:
G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO REVI 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MARIA LORUSSO, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PEPE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1685/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. G.U. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo composito motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce ha rigettato, dopo averli riuniti, gli appelli proposti dallo stesso G.U. e da B.G.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, che aveva rigettato il ricorso dei medesimi contribuenti e della associazione sportiva dilettantistica Carovigno calcio (nella persona del legale rappresentante pro tempore Z.F.) contro l’avviso d’accertamento in materia di Ires, Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2010, con il quale, verificato che l’a.s.d. aveva omesso la presentazione di ogni modello dichiarativo e rilevata l’assenza dei requisiti di legge per usufruire del regime fiscale agevolato di cui alla L. n. 398 del 1991, veniva recuperato a tassazione il maggior imponibile derivante dalle fatture emesse per contributo pubblicitario, con relativi interessi e sanzioni.
L’accertamento era stato notificato anche ai legali rappresentanti succedutisi nel tempo delle relative violazioni, tra i quali l’attuale ricorrente, in carica sino al 13 agosto 2011, quale responsabile, a titolo personale ed in solido, degli atti compiuti in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art. 38 c.c., e quale autore delle sanzionate omissioni delle dichiarazioni fiscali.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Il ricorrente ha prodotto memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Pende, dinnanzi la V sezione di questa Corte, ricorso per Cassazione, avente n. r.g. 3855/2019, proposto dalla parte B.G.E. avverso la medesima sentenza d’appello.
I due giudizi vanno pertanto riuniti e comunque trattati congiuntamente.
P.Q.M.
Rimette il ricorso alla pubblica udienza, per la riunione con quello avente n. r.g. 3855/2019, e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021