Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.36703 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8553-2020 proposto da:

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato NICOLA GIANCASPRO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA FRAU;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 499/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 12/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Cagliari propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello di C.G. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva rigettato il ricorso del medesimo contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2010, in materia di Ici.

La CTR ha infatti ritenuto che l’ente impositore fosse decaduto dal potere impositivo, poiché aveva spedito il 29 dicembre 2015 l’accertamento per la notifica, ma il contribuente lo aveva ricevuto il 14 gennaio 2016, ovvero dopo che, il 31 dicembre 2015, era maturato il termine decadenziale quinquennale applicabile.

Il contribuente è rimasto intimato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, che ha prorogato a cinque anni il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello del contribuente, avrebbe erroneamente ritenuto che la decadenza dal potere impositivo sia impedita solo dalla ricezione della notifica dell’accertamento, non essendo invece sufficiente che nel termine legale essa sia stata spedita, non applicandosi in materia la scissione temporale dell’efficacia tra notificante e destinatario della notifica.

Il Collegio, rilevato che la questione proposta con il motivo è stata già oggetto di rimessione alle S.U. di questa corte e considerato che il relativo procedimento è tuttora pendente, ravvisa l’opportunità di rinviare questo giudizio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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