LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9950-2019 proposto da:
COMUNE di FOLIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO TASSO, FRANCO CARILE;
– ricorrente –
contro
A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell’avvocato LUCA BONTEMPI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO VINCENZO VANNUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 791/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 10/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
CONSIDERATO
che il Comune di Folignano ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso le sentenze 791/2018, 789/18, 785/18, 782/18 e 781/18 con cui la CTR Molise aveva accolto l’appello di A.A. affermando che la qualità di coltivatrice diretta di una comproprietaria potesse estendersi all’intera area fabbricabile con conseguenti identici benefici anche per gli altri comproprietari non coltivatori che la contribuente ha resistito con controricorso.
RITENUTO
che non ricorrono le condizioni per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dovendosi valutare la nuova questione inerente all’applicabilità o meno alla presente fattispecie ai sensi della L. di bilancio n. 160 del 2019, art. 1, comma 743.
P.Q.M.
Rimette la causa per la decisione alla 5 sez. civile.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021