Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36735 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

POP MOVIES s.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Gallo che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’Avv. Leoni, rappresentato e difeso dall’Avvocato Dario Lupo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D’APPELLO di Lecce-Sezione distaccata di Taranto, depositata il 15.10.2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

– che viene proposto da POP MOVIES s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 14/2020, depositata il 15.10.2020, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto dalla predetta società contro la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato il fallimento della ***** s.p.a.;

La Corte d’Appello – dopo aver ricordato che la reclamante si era qualificata creditrice della società fallita ed interessata alla positiva conclusione di un piano di risanamento della debitrice – ha, in primo luogo, rilevato che le doglianze proposte dalla reclamante, quanto al diniego di ulteriori rinvii della procedura prefallimentare in attesa del positivo riscontro del predetto piano di risanamento, erano del tutto pretestuose ed anzi temerarie, posto che la procedura per la dichiarazione di fallimento, avviata nel mese di giugno del 2019, era stata più volte rinviata, non solo per l’espletamento della C.t.u., ma anche per consentire alla società debitrice di trovare fonti esterne di finanziamento, ritenute alla fine da parte del Tribunale mere aspettative prive di riscontri oggettivi; ha osservato che dalla stessa Ctu era emersa in tutta la sua drammaticità la situazione di decozione e gravissimo squilibrio finanziario della ***** s.p.a., società costituita solo due anni prima e che disponeva di una liquidità scarsissima, a fronte di una debitoria accumulata pari ad Euro 4.602.031,71; ha infine osservato che l’operazione finanziaria prospettata dalla Cinemundi s.r.l., qualora fosse stata fattibile, ben avrebbe potuto essere accolta in una proposta di concordato preventivo, anche in bianco, ovvero in un accordo di ristrutturazione del debito, proposte che avrebbero potuto evitare la dichiarazione di fallimento; ha dunque evidenziato la sussistenza dello stato di insolvenza, neanche rilevando a tal fine il presunto (ed allegato) valore della “library” cinematografica, e ciò anche sulla base della considerazione che lo stato di insolvenza dovesse essere raffrontato alla capacità dell’impresa di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni;

– che il fallimento ha depositato controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;

– che la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 64 c.p.c., degli artt. 1 e 5L. Fall., e della medesima legge, art. 15, sul rilievo che la valutazione dello stato di insolvenza era erronea per non aver considerato il valore della “library” cinematografica e dei crediti vantati dalla fallita e sulla base dell’erroneo calcolo del triennio nel quale valutare le condizioni soggettive di fallibilità della debitrice;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 18 L. Fall., sul rilievo che la corte di merito avrebbe errato nel ritenere inammissibili i rilievi critici svolti alla ctu perché non proposti nella fase prefallimentare, in spregio al principio integralmente devolutivo che regola il giudizio di reclamo ex art. 18 L. Fall..

3. che con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla mancata valutazione degli strumenti finanziari partecipativi, dei contratti di associazione in partecipazione e del valore della quota di partecipazione nella Quirinetta s.r.l., elementi che, qualora fossero stati correttamente valutati, avrebbero escluso lo stato di insolvenza della società dichiarata fallita;

3. che il primo motivo risulta essere inammissibile per come formulato;

3.1 che in realtà la ricorrente pretende, ora, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione di legge, una rivisitazione del merito della decisione, in ordine allo scrutinio dello stato di insolvenza della fallita, attraverso la rilettura degli elementi probatori, che invece è inibita al giudice di legittimità, a fronte di una motivazione che, argomentando in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, ha invece evidenziato la rilevanza della debitoria complessiva e l’assenza di assets patrimoniali di rilievo e di facile liquidabilità per fronteggiare il passivo predetto; che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017); che anche l’ulteriore doglianza relativa all’erronea valutazione del triennio – in relazione al quale svolgere lo scrutinio ex art. 1 L. Fall. – è manifestamente infondata, stante il chiaro contenuto della norma da ultimo citata che, al comma 2, lett. a e b, dispone espressamente “… o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore…”;

3.2 che il secondo motivo è manifestamente infondato perché non corrisponde al vero che la corte di merito avrebbe ritenuto inammissibili le doglianze svolte alla Ctu perché non proposte nella fase prefallimentare posto che il giudice di seconde cure ha invece risposto alle predette censure (cfr. fol. 4 della sentenza impugnata), evidenziando che il pur allegato rilevante valore della cd. library dovesse essere preso in considerazione nell’ottica di uno scrutinio “dinamico” dello stato di insolvenza di una società non già posta in liquidazione ma ancora operante nel mercato, per cui non è rintracciabile la contestata violazione del principio devolutivo;

3.3 che il terzo motivo è inammissibile perché di nuovo volto a sollecitare questa Corte ad una rivisitazione del merito della decisione, questa volta attraverso l’allegazione di elementi istruttori e documenti ritenuti decisivi ai fini della valutazione dell’insolvenza ed il cui esame sarebbe stato omesso da parte della corte territoriale; che, anche in questo caso, è utile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014;Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/201; che non può sfuggire che le questioni relative al valore della “library” cinematografica e degli strumenti partecipativi finanziari sono state puntualmente considerate dalla corte distrettuale (cfr. rispettivamente fol. 4 e 3 della sentenza impugnata), attraverso l’esame della documentazione allegata e delle risultanze della Ctu, con la conseguenza che la richiesta di riesame dei predetti fatti, attraverso la rilettura degli atti istruttori, comporterebbe un nuovo scrutinio del merito della decisione, invece inibito a questo giudice di legittimità; senza contare che l’ulteriore questione del valore della partecipazione nella società Quirinetta s.r.l. attinge un profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla sussistenza dello stato di insolvenza, proprio in ragione di quella valutazione dinamica dello stato di insolvenza sopra ricordata;

4. il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito;

6. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 7.100 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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