LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7379-2021 proposto da:
S.E., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Colombo;
– ricorrente –
contro
*****, in persona del suo amministratore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI MILANO n. 375 del 04/02/2021;
Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER MANCATA NOTIFICAZIONE DELLO STESSO, in quanto il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 12509 del 08/06/2011)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, risultando il ricorso depositato, ma non notificato;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– nulla va statuito sulle spese, non avendo la controparte svolto attività difensiva;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021