Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36744 del 25/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11148-2021 proposto da:

C.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– Ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso l’ordinanza della PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO n. 644 del 10/02/2021;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

CONSIDERATO

che:

– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 27/02/2021 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione: dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2021

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