Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.36837 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23210/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

I.P.A. – Italiana Pubblicità Affini s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Palermo, con l’avv. Francesco Pizzuto e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Cesare Pavese n. 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 4692/21/2014 pronunciata il 15 aprile 2014 e depositata l’11 luglio 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. La società contribuente era oggetto di indagine fiscale da parte dell’Ufficio, che rilevava gravi incongruenze derivanti dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello desumibile dall’applicazione dello studio di settore SG42U. L’Amministrazione finanziaria notificava pertanto un invito al contraddittorio, onde chiedere alla contribuente di fornire documenti idonei a giustificare il rilevato scostamento. Ritenute insoddisfacenti le giustificazioni addotte, l’Ufficio notificava un atto impositivo relativo all’anno d’imposta 2004.

2. Insorgeva con ricorso la contribuente ivi lamentando, tra le varie doglianze, l’erronea scelta dello studio di settore da parte dell’Amministrazione finanziaria, giacché non aderente alla sua struttura operativa all’uopo censurandone anche l’applicazione “automatica”, nonché la violazione del contraddittorio per omessa valutazione delle memorie difensive. Costituitasi l’Amministrazione finanziaria, la Commissione tributaria provinciale rigettava il gravame.

3. Interposto appello da parte della società contribuente, la Commissione tributaria regionale lo accoglieva previo rigetto delle difese erariali. Dopo aver dato atto della natura familiare dell’impresa, la CTR rilevava l’esiguità degli scostamenti, imputando all’aumento degli oneri sociali il contestato aumento delle spese sostenute per il personale. Aderiva altresì alle difese del contribuente nella parte in cui rilevava, riportandone i dati specifici, l’inadeguatezza del cluster prescelto ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

4. Invoca la cassazione della sentenza l’Avvocatura generale dello Stato che svolge due motivi di ricorso, cui resiste il contribuente con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo l’Avvocatura generale dello Stato denunzia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1193, art. 62-sexies (convertito con L. n. 427 del 1993), del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, della L. n. 146 del 1998, art. 10, nonché dell’art. 2697 c.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1 In particolare critica la sentenza nella parte in cui la CTR non avrebbe adeguatamente vagliato tutti gli indici di spesa valorizzati dall’Amministrazione finanziaria oltre a non aver dato corretto valore all’antieconomicità della gestione aziendale, quali elementi idonei a fondare l’esistenza di gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e i ricavi effettivi. La CTR avrebbe dunque dovuto valutare diversamente il discostamento accertato dall’Ufficio tramite gli studi di settore, peraltro correttamente applicato, ed avrebbe errato nel dare rilievo alle “circostanze meramente affermate” dalla contribuente, ed in particolare alla affermata inidoneità del cluster prescelto perché asseritamente non soggettivizzato alla fattispecie in esame, così incorrendo nel vizio di falsa applicazione delle norme.

Il motivo è fondato.

2. Non si controverte in tema di motivazione, bensì di reperimento degli elementi presuntivi richiesti dalla norma.

In questo senso, risulta trascurato dalla CTR il tema del finanziamento di duecento mila Euro dai soci alla società a ristretta base familiare. Ai fini della sussistenza del presupposto normativo e della sua corretta ermeneutica, la CTR trascura che la società non dimostra la provenienza delle somme versate dai soci quali anticipazioni di capitale alla stessa società e che tali somme possano trovare sostegno economico nella capacità reddituale extra societaria dei soci stessi, peraltro tutti coinvolti nella società, che è integralmente familiare anche come dipendenti. La società risulta da lungo tempo in perdita, quindi incapace di distribuire utili ai soci. Non essendo addotte le fonti della provvista, ne deriva l’inferenza logica dell’esiguità dei redditi dei soci conferenti, in ogni caso inidonea a giustificare -nel loro consistente ammontare – i finanziamenti alla società in misura conforme all’impegno dagli stessi assunto, che è circostanza idonea a fondare la presunzione di utili extrabilancio (Cfr. Cass. V, n. 20514/2013). Anzi, l’effettività di una sorta di finanziamento infruttifero in favore della società non potrebbe comunque neppure desumersi dalla prova della capacità di spesa e dalla disponibilità di liquidità in capo al socio finanziatore, giacché le anticipazioni dei soci, laddove (come nella specie) siano ingiustificate (e, sul punto, nulla si osserva in controricorso), ben possono essere considerate quali ricavi non esposti (Cfr. Cass. V, n. 14066/2017; n. 19780/2020; n. 20486/2019; n. 2561/2019; n. 18372/2021).

La CTR ha quindi erroneamente interpretato la norma citata, nella consistenza degli elementi presuntivi che la integrano e la sostengono, avverso i quali -per vincere la presunzione- nulla si dice in controricorso.

Il motivo è pertanto fondato.

3. Con la seconda doglianza il patrono erariale avanza censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

3.1 In buona sostanza censura la legittimità della sentenza per aver la CTR omesso di considerare gli elementi, emergenti dall’avvio di accertamento, idonei a fondare l’atto impositivo quali, da un lato, la correttezza dello studio di settore utilizzato che, diversamente da quanto eccepito dal contribuente, teneva conto di tutti gli aspetti aziendali a partire dall’attività limitata all’ambito delle affissioni, dall’altro, le perdite sociali protratte per più anni e la conseguente antieconomicità delle scelte societarie; infine l’omessa valutazione della circostanza che alla politica antieconomica della società facevano da contraltare le maggiori spese sostenute per il personale. A questi elementi il patrono erariale soggiunge l’omessa considerazione, da parte della CTR, del versamento in conto capitale per Euro 200.000,00, il quale avrebbe dovuto essere considerato come indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società, per l’appunto, attraverso il finanziamento soci.

Il motivo è inammissibile.

4. Questa Corte è ormai costante nell’affermare che “La censura lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Tuttavia la presente controversia è regolata dal nuovo testo dell’articolo citato, essendola sentenza stata depositata dopo l’11 settembre 2012, e quindi il vizio di motivazione è denunciabile in cassazione ai sensi del citato articolo solo per anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). L’irrilevanza delle risultanze processuali ai fini dell’applicazione del sindacato sulla motivazione è stata ulteriormente precisata nel senso che il vizio denunciabile è limitato all’omesso esame di un fatto storico – da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018), principale o secondario, rilevante ai fini del decidere e oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018), nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive. Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato come nella specie preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018)” (Cfr. Cass., V, n. 8493/2020).

Nella fattispecie è incontroverso che il finanziamento dei soci sia stato preso in considerazione dalla CTR, che lo ha invero espressamente richiamato al punto n. 4 della motivazione della sentenza, salvo ricavarne l’errata interpretazione di cui si è trattato esaminando il primo motivo.

Il secondo motivo va dunque disatteso.

In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione attinti dal primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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