Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36849 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36253-2019 proposto da:

S.I.T.R.E. SOCIETA’ ITALIANA TRASFORMAZIONE RESINE EPOSSIDICHE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. ANTONIO URICCHIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

UNIONE DI BANCHE ITALIANE GIA’ BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAVINANA n. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PECORA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO GARRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 851/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il ***** S.I.T.R.E. S.r.l. evocava in giudizio Banca Popolare di Bergamo S.p.a. innanzi il Tribunale di Bergamo, per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione ai rapporti di conto corrente e di conto anticipi esistenti tra le parti ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza della convenuta il Tribunale, con sentenza n. 3600/2016, rigettava la domanda, ritenendo che l’attrice non avesse provato di aver eseguito alcun pagamento eccedente i limiti massimi dell’accreditamento concessogli.

Interponeva appello avverso detta decisione la S.I.T.R.E. S.r.l. e la Corte di Appello di Brescia, nella resistenza della banca appellata, con la sentenza impugnata, n. 851/2019, dichiarava inammissibile il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione S.I.T.R.E. S.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso Unione di Banche Italiane S.p.a. Non risultano depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C.

RIGETTO del ricorso.

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.I.T.R.E. S.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 3600/2016, con la quale era stata rigettata la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla predetta società nei confronti di Banca Popolare di Bergamo S.p.a., oggi Unione di Banche Italiane S.p.a. La Corte bresciana ha rilevato, in particolare, che l’atto di appello notificato da S.I.T.R.E. e depositato in cancelleria in fase di iscrizione al ruolo generale del gravame era rivolto avverso una sentenza diversa, resa in un giudizio tra diverse parti.

Ricorre per la cassazione di detta decisione S.I.T.R.E. S.r.l. affidandosi a due motivi. Con il primo di essi il ricorrente si duole del fatto che il giudice territoriale non abbia ritenuto sanata la nullità della notificazione dell’atto di appello per effetto della costituzione della parte appellata. Con il secondo motivo, invece, contesta l’omessa pronuncia della Corte di Appello sul rilievo dell’intervenuta sanatoria del vizio.

Le due censure, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondate in quanto la costituzione dell’appellato in seconde cure, peraltro con difesa nella quale è stata tempestivamente eccepita l’inammissibilità del gravame (cfr. pag. 12 del controricorso), non spiega alcun effetto sanante sul vizio derivante dalla notificazione ed iscrizione al ruolo generale di un atto di appello rivolto avverso una sentenza resa tra parti diverse e in un giudizio diverso da quello di cui si discute. L’eventuale sanatoria, invero, si potrebbe configurare in presenza di vizio incidente sul solo procedimento di notificazione dell’appello, mentre nel caso di specie viene in rilievo un difetto incidente sulla corretta identificazione delle parti del giudizio e della decisione da sottoporre a gravame. Il giudice di merito ha accertato che l’impugnazione era rivolta avverso una sentenza diversa da quella resa dal Tribunale di Bergamo nel giudizio svoltosi tra le parti, e la statuizione non solo non è attinta dai motivi di censura, ma anzi è implicitamente confermata dalla società ricorrente, che nell’invocare la sanatoria conferma l’esistenza del vizio riscontrato dal giudice di merito. Il quale, peraltro, ha anche dato atto che S.I.T.R.E., una volta resasi conto dell’errore, non si è tempestivamente attivata per notificare l’atto corretto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), limitandosi a chiedere una remissione in termini, non concessa dal giudice di seconde cure a fronte di un errore non derivante da fatto non imputabile alla parte (cfr. pag. 9 della sentenza predetta). E’ quindi da ritenere corretta la statuizione della Corte lombarda secondo cui, in assenza di tempestiva proposizione di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 3600/2016, la stessa è passata in giudicato”.

Il Collegio, condividendo nel contenuto la proposta del Relatore, ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile, poiché la notificazione di un atto di appello pacificamente diretto avverso una decisione diversa da quella di primo grado, resa nell’ambito di un giudizio svoltosi tra diverse parti, non consente neppure di individuare con certezza l’effettiva volontà dell’appellante di impugnare la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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