Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36852 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36804-2019 proposto da:

AUTOCARROZZERIA RINNOVA S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ECUADOR n. 6, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MASSAFRA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DITTA COSMOS S.R.L., in persona del legale rappresentante prc tempore, rappresentata e difesa dall’avv. RAFFAELLO AUGUSTO PRINCIPI e domiciliata presso la cancelleria della corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1703/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 5.3.2007 Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16/2007, con il quale il Tribunale di Rovigo aveva ingiunto all’opponente il pagamento, in favore di COSMOS S.r.l., della somma di Euro 82.182,57 a saldo delle opere eseguite in base al contratto di appalto sottoscritto tra le parti con le scritture in data *****. L’opponente contestava in particolare l’esistenza di vizi dell’opera, riconosciuti dall’appaltatore, ma da quest’ultimo non adeguatamente eliminati, ed invocava dunque la risoluzione del contratto per fatto e colpa di COSMOS S.r.l.

Nella resistenza di quest’ultima, il Tribunale, con sentenza n. 411/2014, rigettava l’opposizione.

Interponeva appello avverso detta decisione Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. e la Corte di Appello di Venezia, nella resistenza di COSMOS S.r.l., con la sentenza impugnata, n. 1703/2019, accoglieva in parte il gravame, revocando il decreto ingiuntivo originariamente emesso dal Tribunale di Rovigo e condannando l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, della minor somma di Euro 47.537,30.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Autocarrozzeria Rinnova S.n.c., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso COSMOS S.r.l.

Ambo le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello, in parziale accoglimento del gravame interposto da Autocarrozzeria Rinnova S. n. c. contro la decisione di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo originariamente emesso in favore di Cosmos S.r.l. condannando la parte appellante al pagamento di una somma inferiore a quella inizialmente ingiuntale. La Corte distrettuale ha invece confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Autocarrozzeria Rinnova S.n.c., ritenendola non provata.

Il ricorso proposto da Autocarrozzeria Rinnova S.n.c. si articola in due motivi.

Il primo motivo, con il quale si contesta l’irriducibile contrasto logico della motivazione resa dalla Corte di Appello in relazione al rigetto della domanda risarcitoria, è inammissibile poiché con esso si invoca un riesame del merito, estraneo alle finalità e alla natura del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790).

Il secondo motivo, concernente la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, è del pari inammissibile, in quanto esso la Corte di Appello ha applicato il principio della reciproca soccombenza. Merita di essere ribadito, sul punto, il principio per cui “La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611)”.

Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutta come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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