LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 444/2020 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI ATTINGENTI;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato DOMITILLA NICOLO’, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 180/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, depositata il 18/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di coniglio non partecipata del 03/11/2021 del Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.
RILEVATO
che:
con sentenza resa in data 18/1/2019 (n. 180/2019), la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da M.G. per la condanna della Generali Italia s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui ha attestato la mancata acquisizione di alcuna prova certa in ordine all’effettiva verificazione del sinistro stradale (per come dedotto in giudizio dall’attore), tenuto conto della sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio dall’unico teste assunto;
avverso la sentenza d’appello, M.G. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
la Generali Italia s.p.a. resiste con controricorso;
M.G. e la Generali Italia s.p.a. hanno depositato memoria; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 111Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale erroneamente applicato le norme relative all’uso delle presunzioni nel processo civile, avendo ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dall’unico testimone assunto nel corso del processo in forza di un’illegittima praeseumptio de praesumpto totalmente immotivata;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come l’odierno ricorrente non abbia còlto la ratio della decisione fatta proprio dal giudice d’appello nella valutazione relativa all’attendibilità delle dichiarazioni rese dall’unico testimone assunto nel corso del processo, dovendo ritenersi che il giudice d’appello, nell’assolvimento di tale compito valutativo, non abbia fatto alcun ricorso ai principi sulle presunzioni dettati negli artt. 2727 e 2729 c.c., essendosi bensì limitato ad esprimere una propria valutazione in ordine all’effettiva congruità o alla logicità di quanto dichiarato dal ridetto testimone;
in tal senso, l’eventuale censura da rivolgere nei confronti del ragionamento seguito dal giudice d’appello (in ordine a detta valutazione della prova testimoniale) si sarebbe dovuta piuttosto dirigere sugli eventuali aspetti di ipotetica contraddittorietà, irrazionalità o illogicità, di detta valutazione probatoria: caratteri, viceversa, del tutto assenti nell’esposizione giustificativa fatta propria dalla corte territoriale, avendo quest’ultima analizzato le dichiarazioni rese dal teste in esame in modo complessivamente congruo, sul piano logico, e giuridicamente corretto, pervenendo all’elaborazione di una motivazione nel suo insieme idonea a dar conto della valutazione fatta propria in ordine al compendio probatorio acquisito;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,2697 e 2727 s.s. c.c., del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 190, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale immotivatamente ritenuto che le dichiarazioni rese dal teste nel corso del processo non avessero chiarito in modo sufficiente la dinamica dell’evento dannoso dedotto in giudizio, giungendo immotivatamente a escludere l’avvenuta acquisizione della certa ed esclusiva responsabilità dell’investitore dell’odierno ricorrente nella causazione dei danni da quest’ultimo denunciati;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – alleghi un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;
nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti e dei fatti di causa;
si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;
ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul secondo e sul quarto motivo di appello proposti dall’odierno ricorrente in sede di gravame, con i quali il M. ebbe a dedurre il mancato esame, da parte del giudice di primo grado, della relazione del consulente tecnico d’ufficio nella parte inie’bbe ad analizzare il nesso di causalità tra le lesioni subite dall’odierno ricorrente e le modalità del sinistro dedotto in giudizio;
nel caso in cui, al contrario, dovesse prospettarsi il ricorso di una pronuncia implicita di rigetto dei ridetti motivi di appello, il M. censura l’illegittimità di tale pronuncia, in quanto del tutto priva di motivazione;
il motivo è manifestamente infondato;
osserva il Collegio come l’avvenuta attestazione, da parte di entrambi i giudici del merito, della mancata dimostrazione delle modalità di verificazione del sinistro secondo le indicazioni pretese dall’originario attore (in ragione della ritenuta inattendibilità dell’unico testimone escusso) – e dunque la sostanziale mancata dimostrazione che i danni denunciati dal M. fossero effettivamente dipesi dal sinistro dallo stesso dedotto in giudizio – sia valso a determinare (sia pure per implicito) l’evidente irrilevanza (e dunque l’implicito assorbimento) delle censure avanzate dal(l’allora) appellante in relazione al mancato esame (da parte del primo giudice) della consulenza tecnica d’ufficio, attesa l’intuibile impossibilità di dedurre, da quest’ultima, alcun utile elemento di valutazione in ordine alle modalità di verificazione del fatto dannoso posto a base delle lesioni riscontrate sulla persona del M.; potendo al più, l’ausiliario del giudice (come peraltro effettivamente avvenuto nel caso di specie), limitarsi all’attestazione dell’eventuale compatibilità di dette lesioni con il fatto così come astrattamente descritto dall’attore, impregiudicata restando la questione dell’effettiva dimostrazione, in sede giudiziale, del concreto ricorso di tale fatto dannoso;
in forza di tali premesse – escluso il ricorso di alcuna mancata pronuncia in ordine all’esame dei ridetti motivi di appello – deve ritenersi totalmente destituita di fondamento la censura relativa all’eventuale difetto di motivazione a sostegno della ritenuta irrilevanza dei richiamati motivi di gravame, dovendo all’evidenza ritenersi del tutto manifesta l’irrilevanza di detti motivi, una volta attestata (a causa della rilevata inattendibilità dell’unico teste escusso) la mancata dimostrazione, da parte dell’attore, dell’effettiva verificazione del sinistro dedotto in giudizio, secondo le modalità e le forme dallo stesso descritte;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva manifesta infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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