Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.36862 del 26/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12069-2020 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II N. 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO VENTURINI, SILVIA PAOLANTONI;

– ricorrente principale ed intimato rispetto al ricorso incidentale –

contro

ITAS ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI SOCIETA’ MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR N. 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

MEC – GRUP SRL, MANUTENZIONE E COMMERCIO GRU, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ZACCARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati MATTIA RAFFAELLI, DOMENICO CAPEZZERA;

– controricorrente al ricorso principale e a quello incidentale-

contro

VIDRALA ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARUSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA GUSSETTI;

– controricorrente al ricorso principale e intimata rispetto a quello incidentale –

avverso la sentenza n. 1271/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CINQUE GUGLIELMO.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Milano, con pronuncia depositata il 29.9.2015, ha accertato la responsabilità di VIDRALA ITALIA srl nella causazione dell’infortunio occorso al dipendente Lorenzo Soano in data 21.12.2009 e ha condannato la società al risarcimento del danno patrimoniale (liquidato nella somma di Euro 6.074,03 per spese mediche) e del danno non patrimoniale (liquidato nella complessiva somma di Euro 249.550,82, sulla base di una invalidità permanente accertata nella misura del 35% e di una invalidità temporanea assoluta di 8 giorni e parziale al 60% di 300 giorni); ha escluso la sussistenza di un danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in quanto il lavoratore risultava avere mantenuto invariato il proprio reddito; ha condannato MEC GRU srl (quale soggetto cui era stata affidata dal datore di lavoro la manutenzione dei macchinari, compreso quello che aveva provocato l’infortunio) a tenere indenne VIDRALA ITALIA srl per il 50% degli esborsi derivanti dalle statuizioni citate e la Compagnia Assicuratrice ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD a tenere indenne MEC GRU srl; ha respinto la domanda di risarcimento dei danni formulata da S.L. nei confronti di MEC GRU srl in quanto il ricorrente non aveva provato i presupposti della responsabilità extracontrattuale azionata.

2. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1271/2019, ha rigettato i gravami proposti dalla MEC GRU srl, Manutenzioni e Commercio Gru, da S.L., dalla VIDRALA ITALIA srl e dalla ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD), confermando la pronuncia di prime cure.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Lorenzo S., affidato a sei motivi, cui hanno resistito con controricorso ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni – ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD), MEC GRU, e VIDRALA ITALIA srl.

4. ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD) ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi, cui ha resistito la MEC GRU srl.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

6. S.L. e ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE SUM INSURANCE OFFICE LTD) hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo S.L. denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per essersi la Corte di merito pronunciata sulle conclusioni svolte nell’atto di appello anziché su quelle, parzialmente diverse, formulate all’esito della CTU rinnovata in appello e contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni, depositate su invito della Corte stessa.

3. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione inesistente o comunque apparente in relazione al quesito peritale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla mancata risposta da parte del CTU ad un passaggio specifico del quesito, relativo al danno da lesione cerebrale accertato dall’INAIL.

4. Con il terzo motivo si obietta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per motivazione inesistente o comunque apparente e perplessa in relazione alle osservazioni critiche dei ctp di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito aderito acriticamente alla parziale confutazione del CTU di tali osservazioni critiche, senza neppure avere potute leggere, visto che non erano state riprodotte nella relazione peritale.

5. Con il quarto motivo si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale aderito alla valutazione del 35% fatta dalla ctu rinnovata in appello del danno biologico permanente, nelle sue componenti organico e psichico, omettendo di considerare che lo stesso CTU aveva definito gravissimo il quadro post- traumatico di esso ricorrente, che la ctu di primo grado aveva riconosciuto il 35% con riferimento al solo danno psichico e che una quantificazione del 35% non era coerente con un danno alla capacità lavorativa specifica del 100%.

6. Con il quinto motivo si censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale ritenuto che esso ricorrente avesse mantenuto lo stesso reddito pur dopo l’infortunio, senza esaminare i documenti comprovanti una diminuzione reddituale e indiziari di un pregiudizio alle future prospettive di carriera e di incremento reddituale.

7. Con il sesto motivo il ricorrente si duole della nullità ella sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per carente o apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sul diritto al risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica per perdita di prospettive di guadagno o di carriera future, per avere la Corte ritenuto non provata la contrazione del reddito di esso ricorrente comparando, peraltro in modo carente, solo i cedolini paga relativi al periodo precedente l’infortunio con quelli relativi al periodo successivo, senza pronunciarsi sulla perdita di prospettive di guadagno di carriera future.

8. Con il primo motivo del ricorso incidentale la ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD) denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni degli artt. 1362,1363 e 1341 c.c., nonché dei principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con conseguente nullità della pronuncia che aveva ritenuto inefficace, in quanto vessatoria ex art. 1341 c.c., la clausola di polizza con cui venivano esclusi dalla garanzia i danni verificatisi successivamente alla esecuzione dei lavori.

9. Con il secondo motivo si censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, rilevante sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla omessa considerazione del fatto, pacifico tra le parti, che il controllo di bloccaggi e bulloni costituisse intervento di manutenzione straordinaria (da effettuarsi a fermo forno) e, quindi, escluso, dalle prestazioni alle quali la MEC GRU srl Manutenzione e Commercio Gru era contrattualmente tenuta.

10. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., rilevante sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla ritenuta inclusione tra gli obblighi assunti contrattualmente da MEC GRU srl Manutenzione e Commercio Gru del controllo dei bloccaggi e bulloni, e conseguente errata statuizione in relazione all’inadempimento di detta MEC GRU srl al contratto, stante la volontà delle parti manifestata tramite la condotta assunta nel corso del contratto e dei rinnovi di escludere dalle prestazioni di manutenzione ordinaria dedotte ad oggetto del contratto di manutenzione il controllo della tenuta dei bloccaggi e bulloni.

11. I primi tre motivi del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili: essi, infatti, attengono tutti alla valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla espletata consulenza tecnica di ufficio in grado di appello.

12. Orbene, in primo luogo deve evidenziarsi che il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. implica, per la sua sussistenza, la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto (per tutte Cass. n. 6150/2021), mentre la violazione di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sussiste unicamente quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia stata alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (per tutte Cass. 3819/2020).

13. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguata e congrua motivazione, ha aderito alle conclusioni della ctu relativamente alla quantificazione dei postumi permanenti dell’infortunio indicata nella relazione peritale (35%) e ha condiviso anche le argomentazioni del consulente di ufficio con le quali sono state confutate le osservazioni formulate dai ctp sul dedotto danno da lesione cerebrale.

14. In conclusione, la Corte di merito si è pronunciata, in pratica, sia sul bene giuridico oggetto della controversia e del gravame, sia sulle altre istanze prospettate, sicché i denunciati vizi formali, riguardanti la dedotta omessa pronuncia o un difetto di motivazione, sono stati inammissibilmente posti (Cass. n. 18609/2015).

15. Sotto il profilo sostanziale deve, invece, essere sottolineato che l’esercizio del potere del giudice di merito di disporre indagini tecniche suppletive o integrative ovvero di rinnovare le indagini stesse, in toto o in parte, non è sindacabile in sede di legittimità ove sia stata data adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici, come è avvenuto nel caso in esame.

16. Ciò che conta è che vi sia stata, come nel caso di specie, dal complesso delle ragioni della sentenza, una risposta alle domande dell’istante, dovendosi poi considerare disattese tutte le altre questioni incompatibili con le argomentazioni poste a base della decisione (Cass. n. 21525/2019).

17. Anche il quarto, il quinto ed il sesto motivo, da scrutinarsi congiuntamente per connessione, non sono meritevoli di accoglimento.

18. Le censure prospettate ex art. 360 c.p.c., n. 5 sono inammissibili, ex art. 348 ter c.p.c., u.c., vertendosi in ipotesi di cd. doppia conforme su questioni di fatto decise nello stesso modo dai giudici di merito.

19. Analogamente sono inammissibili le doglianze che si risolvono nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa, con la precisazione che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 198881/2014).

20. Infine, parimenti inammissibile è la censura di carente o apparente motivazione in ordine al vantato diritto al risarcimento del danno alla capacità lavorativa specifica per perdita di prospettive di guadagno o di carriera futura, per essersi la Corte territoriale pronunciata chiaramente su tale aspetto, specificando le ragioni per cui l’accertata riduzione della capacità lavorativa non si era tradotta, a suo parere, in un effettivo pregiudizio economico per lo S.; il resto della doglianza attiene al merito che non è censurabile, per quanto sopra detto, in sede di legittimità.

21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

22. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale segue quello di inefficacia del ricorso incidentale perché tardivamente proposto (Cass. n. 24291/2016).

23. Infatti, la sentenza di secondo grado è stata pubblicata il 17.9.2019, mentre il controricorso, con ricorso incidentale, è stato notificato il 23.6.2020.

24. Anche a volere considerare la sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 all’11.5.2020, disposta dai decreti L. n. 18 del 2020 e n. 23/2020, entrambi convertiti su detto punto senza modificazioni, il ricorso incidentale risulta presentato oltre il termine cd. “lungo” di sei mesi per impugnare, previsto dalla legge (art. 327 c.p.c.).

25. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, deve essere dichiarata la perdita di efficacia del ricorso incidentale.

26. Quanto alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza S.L. va condannato alla rifusione di quelle sostenute da MEC GRU srl- Manutenzione e Commercio Gru e Vidrala Italia srl.

27. Avendo riguardo all’esito complessivo della controversia e al comportamento processuale delle parti, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni (il presente giudizio in primo grado è stato instaurato nel 2013 e, quindi, sotto il vigore della L. n. 69 del 2009) per compensare le spese relativamente al rapporto processuale tra lo S. e ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD).

28. Nulla va statuito per quelle concernenti il rapporto processuale tra la ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD), da un lato, e la Vidrala Italia srl, dall’altro, non avendo questa svolto attività difensiva in relazione al proposto ricorso incidentale dichiarato inefficace.

29. Da ultimo, per quanto attiene il rapporto processuale tra la ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE – SUM INSURANCE OFFICE LTD) e la MEC GRU- Manutenzione e Commercio Gru, che ha, invece, resistito al ricorso incidentale con controricorso, va osservato che in caso di inammissibilità del ricorso principale e di inefficacia di quello incidentale ex art. 334 c.p.c., comma 2, la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazione incidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità, con riferimento al decisum, evidenza che l’instaurazione del giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (cfr. Cass. 12.6.2018 n. 15220); ne consegue che nulla va disposto relativamente a tali spese.

30. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo limitatamente al ricorrente principale; il controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo sia dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, non può essere condannato al pagamento del doppio del contributo unificato, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13 comma 1 quater (cfr. Cass. 25.7.2017 n. 18348; Cass. 19.7.20185 n. 19188).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; compensa le spese relativamente al rapporto processuale tra S.L. e la ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni -ITAS MUTUA (già ROYAL & SUN ALLIANCE SUM INSURANCE OFFICE LTD); condanna S.L. al pagamento, in favore della MEC GRU srl -Manutenzione e Commercio Gru e di Vidrala Italia srl, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna di esse, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; nulla per le altre. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 6 luglio 2021, Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021

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