LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24679/2016 proposto da:
THERMOPRESS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato LEOPOLDO PAPA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AMBIENTE E NUTRIZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA N. 86, presso lo studio dell’avvocato FABIO ACCARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO ARDITO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2665/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/06/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 27.6.2016, la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da Thermopress srl contro la decisione del locale Tribunale (n. 8840/2013) che, in parziale accoglimento dell’opposizione da essa proposta contro un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società creditrice Vomm Impianti e Processi spa, aveva ridotto da Euro 374.120,00 ad Euro 260.120,00 l’importo della somma da versare quale corrispettivo per la fornitura e montaggio di macchinari per la stabilizzazione termica di rifiuti solidi urbani.
Per giungere a tale conclusione la Corte milanese, confermato l’inquadramento del contratto nello schema dell’appalto, ha osservato:
– che la consulenza tecnica di ufficio si era resa necessaria in considerazione delle inidonee modalità di svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale le prove tecniche sull’impianto vennero eseguite mediante l’utilizzo di materiale improprio non qualificabile come rifiuto;
– che l’impossibilità di validare l’impianto sulla base delle prove suddette nasceva dalla natura stessa degli accordi contrattuali (era stato commissionato in impianto sperimentale per il trattamento di rifiuti solidi urbani (RSU) con particolare riferimento alla frazione organica dei medesimi (FORSU);
– che gli accordi contrattuali prevedevano il vaglio da parte di Thermopress del rifiuto da conferire al macchinario per rientrare nei parametri contrattuali;
– che pertanto spettava a Thermopress curare le attività a monete e a valle dell’impianto o vero selezionare qualitativamente e quantitativamente i rifiuti prima del trattamento nel turbo stabilizzatore e che di tale adempimento non era stata data prova, essendo anzi emersa la mancata richiesta delle prescritte autorizzazioni;
– che il mancato utilizzo dei rifiuti nelle prove non era imputabile a Vomm;
– che le condizioni finali dell’impianto erano state causate da una serie di concomitanti condotte addebitabili alla committente e che pertanto non si rientrava nell’ipotesi di cui dell’art. 1668 c.c., comma 2;
– che il ritardo nell’adempimento doveva considerarsi irrilevante non avendo le parti pattuito termini essenziali.
2 Contro tale sentenza la Thermopress ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contrastati con controricorso dalla Ambiente e Nutrizione spa (già Vomm Impianti e Processi spa).
La ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1668 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto l’assenza di vizi tali da rendere sussistente l’ipotesi di risoluzione del contratto prevista dalla citata norma (inidoneità dell’opera al suo funzionamento). Critica in particolare l’affermazione secondo cui l’esborso di Euro 95.000,00 sarebbe stato idoneo ad eliminare i vizi esistenti e richiama una serie di passaggi della relazione del CTU.
Il motivo è infondato.
Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le varie, cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 24054 del 12/10/2017 Rv. 646811).
Nel caso di specie, si allega invece l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa perché si rimprovera alla Corte di non avere ravvisato l’esistenza di vizi tali da rendere il macchinario del tutto adatto alla sua destinazione e quindi si sollecita la Corte di Cassazione a compiere valutazioni rientranti nelle prerogative del giudice di merito e dunque non consentite nel giudizio di legittimità.
2 Col secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. “1168” c.c. (così testualmente, ma è un chiaro refuso, essendo evidente il richiamo alla norma sull’appalto e quindi all’art. 1668 c.c.), nonché per violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e ancora violazione delle suddette norme processuali rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere qualificato l’impianto commissionato come “sperimentale” e per avere omesso di rispondere alle doglianze sulla gravità dei vizi desunte dalle risultanze dell’ATP, della relazione del consulente di parte, dei test e dal contenuto del manuale d’uso. Ci si duole inoltre del rigetto delle domande risarcitorie e della mancata qualificazione del termine come essenziale.
Il motivo è anch’esso infondato sotto ogni profilo in cui si articola.
L’omessa pronuncia si riferisce alle domande ed eccezioni e quindi il richiamo all’art. 112 c.p.c., è fuor di luogo (cfr. tra le tante, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5730 del 03/03/2020 Rv. 657560; Sez. 2, Sentenza n. 1539 del 22/01/2018 Rv. 647081; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28308 del 27/11/2017 Rv. 646428).
Parimenti, nel caso di specie non ricorre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché, come è noto, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1229/2019; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27000/2016 e altre).
Neppure ricorre la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, perché, come chiarito dalle sezioni unite, deve trattarsi di un vizio così radicale da comportare la mancanza della motivazione (cfr. S.U. n. 8053/2014).
Quanto al mancato accoglimento della domanda risarcitoria, è sufficiente osservare che trattasi di conseguenza dell’esclusione del grave inadempimento (e in proposito sembra convenire lo stesso ricorso a pag. 26), mentre sull’essenzialità del termine la Corte si è pronunciata a pag. 7 richiamando la motivazione del Tribunale sulla mancata pattuizione in tal senso (evidentemente condividendola) e quindi non assume rilievo il richiamo agli ulteriori argomenti a pag. 27 (attinenti alla durata del progetto).
Il motivo tende quindi, ancora una volta, a sollecitare gli apprezzamenti in fatto riservati al giudice di merito, la cui rivisitazione è preclusa in questa sede, a meno di non voler snaturare la natura del giudizio di legittimità. Infatti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017 Rv. 646976; Sez. 5 -, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017 v. 645292).
Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802; Sez. 2 -, Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 Rv. 655229; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017 Rv. 643792 ed altre).
3 Col terzo motivo si denunzia, infine, violazione degli artt. 112,113 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 244 c.p.c., censurandosi la Corte d’Appello per la mancata ammissione della prova testimoniale articolata in primo grado, sollecitata in sede di precisazione delle conclusioni e riproposta in appello.
Questo motivo è inammissibile.
Allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l’ammissione di una deduzione istruttoria, ritenendola irrilevante in quanto attinente ad un fatto incontroverso, l’appellante ha l’onere di censurare la statuizione di rigetto dell’istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l’omessa pronuncia su domande e l’errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d’appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva rilevanza delle richieste istruttorie disattese in primo grado (Sez. 2 -, Ordinanza n. 1532 del 22/01/2018 Rv. 647783; Sez. L, Sentenza n. 4717 del 27/02/2014 Rv. 630091).
Nel caso di specie, dagli atti del processo (che la natura del vizio dedotto consente di consultare) non risulta proposto alcun motivo specifico di appello avente ad oggetto la mancata ammissione della prova per testi da parte del primo giudice (e del resto lo stesso ricorrente afferma che la ammissione della prova formò oggetto solo di richiesta avanzata in sede di conclusioni, sia nell’atto di appello che in udienza (cfr. pagg. 6 e 27).
In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021
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