LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2982-2019 proposto da:
P.J.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DIIIL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 985/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato, per quanto qui ancora interessa, la domanda di risarcimento del danno proposta da P.J.L. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca (di seguito MIUR), per la reiterazione di contratti di docenza a termine e ciò sul presupposto che, escludendo dal computo le supplenze su organico di fatto e quelle temporanee, non fossero superati i 36 mesi o 3 anni, che segnavano il limite invalicabile per un legittimo ricorso al lavoro a tempo determinato in ambito scolastico;
2. P.J.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del MIUR;
3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della Dir. n. 1999/70/CE, art. 2, delle Considerazioni Generali dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, commi 2, 3 e 4 del Preambolo alla stessa e dei punti 6,7 e 10, nonché violazione e falsa applicazione del medesimo Accordo, clausola 1, lett. B, della clausola 2, punto 1, e della clausola 5, punto 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4, art. 5 (commi 4 e 4-bis), artt. 10 e 11, anche in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 4, ed infine del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 1 e 2;
2. il secondo motivo afferma invece la violazione e falsa applicazione della Dir. n. 1999/70/Ce, art. 2, nonché dell’allegato Accordo Quadro, clausola 1, clausola 2, punto 1, clausole 4 e 5 nonché del D.Lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4 e 5, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5;
3. i due motivi, richiamando pronunce della Corte di Giustizia, fanno leva sul fatto che, nonostante la specialità del sistema del lavoro scolastico, esso non si sottrarrebbe dall’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e della Dir. n. 70 del 1999, sui contratti a tempo determinato, rimarcando come la stabilizzazione dei docenti precari non possa costituire misura idonea a sanare le illiceità pregresse ed insistendo sul fatto che, rispetto all’illegittimo ricorso a docenze a termine, l’ordinamento è tenuto a riconoscere misure sufficientemente effettive e dissuasive al fine di assicurare efficacia alle norme dell’Accordo Quadro o adottate per dare attuazione ad esso;
4. le censure, per un verso, non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha in realtà escluso che il superamento del limite triennale sulla base di supplenze su organico di fatto o temporanee integrasse utilizzazione abusiva della contrattazione a termine e, sul punto, i motivi nulla specificamente replicano;
5. l’insistenza dei motivi sulle misure idonee a reagire alla predetta utilizzazione abusiva è dunque sterile;
6. il richiamo ai principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, ed all’Accordo Quadro al fine di contrastare le conclusioni della Corte territoriale va poi disatteso, in quanto la pronuncia della Corte territoriale si colloca assolutamente in linea con l’assetto interpretativo consolidato presso questa S.C., a partire da Cass. n. 22552 del 2016 e successive sempre conformi, secondo cui la disciplina speciale scolastica è in rapporto di incompatibilità con la normativa di carattere generale dettata per il contratto a termine dal D.Lgs. n. 368 del 2001, quanto ai requisiti di forma ed al regime delle proroghe e dei rinnovi, avendo la L. n. 124 del 1999, tipizzato ex ante le ragioni sottese alle diverse tipologie di supplenze ed avendo essa, inoltre, considerato, nella disciplina delle proroghe e dei rinnovi, oltre che le peculiarità del sistema del doppio canale, anche le esigenze di continuità didattica e ciò per concluderne che “nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Dir. n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n. 22252 del 2016 cit.);
7. avendo la Corte di merito fatto applicazione di principi già consolidati al momento della proposizione del ricorso per cassazione e qui, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, pienamente condivisi, va dichiarata l’inammissibilità di cui all’art. 360-bis c.p.c., n. 1;
8. le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021